L’Ordinanza del 13 luglio 2026 della Suprema Corte di Cassazione (Sezione Terza Civile) traccia il confine tra la lecita “delimitazione del rischio” e l’imposizione di una decadenza a carico dell’assicurato, chiarendo che quest’ultima richiede sempre la specifica approvazione per iscritto ex art. 1341 c.c.
Nelle polizze assicurative, la linea di demarcazione tra le clausole che definiscono l’oggetto del contratto (delimitazione del rischio) e quelle che limitano i diritti dell’assicurato (clausole vessatorie) è spesso foriera di accesi contenziosi. Con la recente ordinanza n. 23093 depositata il 13 luglio 2026, la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione è intervenuta sul tema della denuncia tardiva del sinistro, stabilendo che le clausole che comminano la perdita del diritto all’indennizzo in caso di denuncia presentata oltre un certo termine hanno natura inequivocabilmente vessatoria (Corte di Cassazione, III civile, ordinanza 13 luglio 2026, n. 23093).
Il caso: il rifiuto dell’indennizzo e il nodo della “Clausola 20”
La vicenda processuale nasce dalla richiesta di un assicurato, beneficiario di una polizza a copertura del rischio di spese mediche, che aveva domandato alla propria compagnia il rimborso di oltre 176.000 euro per un delicato intervento chirurgico.
La compagnia assicurativa aveva rigettato la richiesta invocando la clausola n. 20 delle condizioni generali di polizza. Tale clausola stabiliva che, a pena di decadenza dal diritto all’indennizzo, le denunce dei sinistri dovessero essere presentate “entro 30 giorni dalla scadenza del contratto nel quale sono avvenuti”. Essendo la denuncia pervenuta tre mesi dopo la scadenza del periodo di efficacia annuale del contratto, l’assicuratore riteneva maturata la decadenza.
L’assicurato ha quindi adito le vie legali, sostenendo la nullità della clausola per violazione dell’art. 1341, comma 2, del Codice Civile, in quanto non specificamente sottoscritta. Mentre il Tribunale di Ravenna, in primo grado, aveva dato ragione alla compagnia inquadrando la clausola come mera delimitazione temporale del rischio, la Corte d’Appello di Bologna ha ribaltato la decisione, riconoscendone la natura vessatoria. La compagnia ha infine proposto ricorso in Cassazione.
Il discrimine tra delimitazione del rischio e decadenza
La Suprema Corte, respingendo il ricorso dell’assicurazione, offre una chiave di lettura chiara e dirimente per distinguere le due tipologie di clausole:
Clausole di delimitazione temporale del rischio: Sono quelle che stabiliscono il dies a quo (giorno di inizio) e il dies ad quem (giorno di fine) entro i quali deve avverarsi l’evento dannoso per poter essere coperto dalla polizza. Queste definiscono fisiologicamente l’oggetto del contratto e non sono vessatorie. (Es. Il contratto non copre i sinistri avvenuti oltre la data del 1° aprile).
Clausole impositive di decadenze: Sono quelle che subordinano il diritto all’indennizzo al compimento di un’azione da parte dell’assicurato (come la denuncia) entro un termine perentorio. Queste clausole, incidendo sull’esercizio di un diritto patrimoniale, rientrano a pieno titolo nell’elenco dell’art. 1341, comma 2, c.c. (Es. Il contratto non copre i sinistri denunciati oltre 30 giorni dalla data X).
Come sottolineano gli Ermellini, la “Clausola 20” oggetto di causa non limitava il periodo di copertura dell’evento clinico, ma sanzionava con la decadenza il ritardo nella comunicazione dello stesso.
Il principio di diritto
A chiusura del ragionamento, la Cassazione ha formulato il seguente principio di diritto, che vincolerà le future interpretazioni in materia:
“Nell’assicurazione contro i danni la clausola la quale commini la decadenza dell’assicurato dal diritto di percepire l’indennizzo, se la denuncia di sinistro venga da lui inviata oltre 30 giorni dalla scadenza del contratto, sebbene non possa dirsi vietata dall’art. 1932 c.c., è vessatoria ex art. 1341 c.c. e necessita della doppia sottoscrizione a pena di nullità.”
Riflessi operativi per i professionisti
L’ordinanza assume un forte rilievo pratico per gli avvocati che si occupano di contenzioso assicurativo.
In fase di esame di un diniego di indennizzo per “tardiva denuncia”, il difensore dell’assicurato dovrà anzitutto verificare l’esatta formulazione testuale della condizione generale opposta dalla compagnia. Qualora la clausola non attenga al momento di verificazione dell’evento, ma ponga un limite temporale stringente agli oneri informativi a carico del cliente (comminando espressamente la decadenza), se ne dovrà verificare la specifica sottoscrizione.
In mancanza della cd. “doppia firma” in calce al richiamo numerico della specifica clausola, l’eccezione di decadenza sollevata dall’assicuratore potrà essere agevolmente paralizzata opponendo la nullità della clausola stessa, garantendo così all’assicurato l’accesso al risarcimento o all’indennizzo spettante.
Avv. Sabrina Caporale





