Diritto all’oblio, risarcimento possibile per la tardiva rimozione dai motori di ricerca

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La Corte di Cassazione ha precisato che la violazione del diritto all’oblio derivante dalla tardiva deindicizzazione di notizie non più di interesse pubblico può comportare il risarcimento del danno, anche sulla base di presunzioni semplici. Il giudice, una volta accertata l’illegittimità della condotta del gestore del motore di ricerca, non può rigettare la domanda risarcitoria con una motivazione generica, ma deve verificare concretamente l’esistenza del pregiudizio subito dall’interessato (Cass. Civ., ord. n. 6433 del 18/03/2026).

Il caso e il giudizio di primo grado

La vicenda scaturiva dalla richiesta di una persona coinvolta in un procedimento penale, successivamente definito con una pronuncia favorevole, di ottenere da Google la deindicizzazione di alcuni articoli online che continuavano a comparire tra i risultati delle ricerche sul suo nominativo.

A fronte del mancato tempestivo riscontro, l’interessato adiva le vie legali, e, nel corso del giudizio, il motore di ricerca provvedeva alla rimozione degli URL contestati, inducendo il primo giudice a dichiarare cessata la materia del contendere sotto questo aspetto.

Nonostante riconoscesse la violazione del diritto all’oblio, il Tribunale respingeva, tuttavia, la domanda di risarcimento, poiché considerava non dimostrata l’effettiva esistenza del danno.

Il ricorso in Cassazione

L’interessato si rivolgeva alla Suprema Corte sostenendo che il Tribunale avesse erroneamente escluso il risarcimento con una motivazione meramente apodittica, senza valutare gli elementi allegati a dimostrazione del pregiudizio subito.

Soprattutto, lamentava che il giudice non avesse considerato la possibilità di provare il danno anche mediante presunzioni semplici, valorizzando la diffusione delle notizie, il loro contenuto e la persistente lesione della reputazione e della riservatezza.

Gli Ermellini, nell’accogliere il ricorso, stabilivano che, una volta accertata l’illegittima permanenza online di informazioni non più di interesse pubblico, il giudice è tenuto a svolgere un effettivo accertamento sull’esistenza del danno, senza limitarsi ad affermarne genericamente la mancanza di prova. La valutazione può essere compiuta anche attraverso elementi presuntivi, considerando la diffusione della notizia, la sua capacità lesiva e la posizione dell’interessato.

La sentenza veniva, dunque, cassata con rinvio al Tribunale per un nuovo esame della domanda risarcitoria.

Conclusioni

La pronuncia sottolinea come la tutela del diritto all’oblio non si esaurisca nella rimozione dei contenuti dai risultati di ricerca, ma possa estendersi anche al risarcimento del danno quando la deindicizzazione intervenga tardivamente.

L’ordinanza richiama i giudici di merito a un esame concreto delle conseguenze pregiudizievoli subite dall’interessato, evitando automatismi sia nel riconoscimento sia nel rigetto della domanda risarcitoria.

In tal modo, viene rafforzato il principio secondo il quale, la permanenza online di informazioni ormai prive di attualità può incidere significativamente sui diritti fondamentali della persona.

Avv. Giusy Sgrò

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