Diritto all’oblio e diritto all’informazione, ci vuole equilibrio

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Il diritto all’oblio dei dati personali deve essere bilanciato con il diritto della collettività all’informazione.

Il diritto all’oblio del titolare dei dati personali è assicurato dalla deindicizzazione degli indirizzi URL relativi a tali articoli e comunque deve essere parametrato al diritto di informazione (Cassazione civ., sez. I, 27 dicembre 2023, n. 36021).

La Suprema Corte con la decisione a commento sancisce che “Il bilanciamento tra il diritto della collettività ad essere informata ed a conservare memoria del fatto storico, con quello del titolare dei dati personali a non subire una indebita compressione della propria immagine sociale, può essere soddisfatto assicurando la permanenza dell’articolo di stampa relativo a fatti risalenti nel tempo oggetto di cronaca giudiziaria”.

La vicenda

La parte lesa chiedeva al Tribunale di Roma l’accertamento del suo diritto all’oblio in relazione ad alcuni articoli pubblicati su una testata on line. Inoltre, verificato l’illecito trattamento dei dati personali da parte di Google Inc. per aver negato la deindicizzazione degli indirizzi URL relativi a tali articoli, chiedeva la deindicizzazione affinché non potessero comparire tra i risultati di ricerche effettuate sul motore di ricerca “Google” utilizzando il proprio nome, solo o associato ad altre parole chiave.

A sostegno della propria domanda deduceva l’avvenuta pubblicazione di alcuni articoli diffamatori nei suoi confronti da parte della suddetta testata giornalistica online, scritti nell’ambito di una più ampia campagna denigratoria condotta dal predetto giornale nei confronti del Direttore Generale della RAI.

Tali articoli contenevano informazioni false e pettegolezzi che miravano, mediante la ridicolizzazione dell’attore e di altri dirigenti RAI, a colpire il reale destinatario della campagna denigratoria.

Soprattutto non era configurabile la natura di “notizia” delle informazioni e, quindi, la sussistenza ab origine dell’interesse pubblico alla pubblicazione, essendo carente di attualità ogni eventuale interesse in considerazione del decorso temporale che, sebbene richiestane in via stragiudiziale, Google Inc. si era rifiutata di deindicizzare i contenuti in questione.

La difesa di Google

Per contro, Google contesta il diritto all’oblio rivendicato e la sua domanda risarcitoria in quanto il gestore del motore di ricerca, nella sua qualità di caching provider, non è responsabile dei contenuti che indicizza se non pone in essere un inadempimento ad una decisione giurisdizionale o amministrativa.

Google ha precisato di non avere operato, spontaneamente, una “deindicizzazione”, per “l’irraggiungibilità di tutti gli URL oggetto di causa”, non essendo più possibile il reindirizzamento al sito web che ospitava i contenuti contestati.

Lo strumento della “deindicizzazione” è divenuto, nella prassi giurisprudenziale, lo strumento applicabile ogni qual volta l’interesse all’indiscriminata reperibilità della notizia mediante motore di ricerca sia recessivo rispetto all’esigenza di tutela dell’identità personale.

In tal modo, viene evitato il rischio di quella che è stata definita in dottrina la “biografia ferita”, ossia il rischio della “cristallizzazione della complessità dell’Io in un dato che lo distorce o non lo rappresenta più”. 

Bilanciamento tra diritto all’oblio e diritto della collettività ad essere informata

In argomento, la Suprema Corte ha già chiarito che il bilanciamento tra il diritto della collettività ad essere informata ed a conservare memoria del fatto storico, con quello del titolare dei dati personali a non subire una indebita compressione della propria immagine sociale, possa essere soddisfatto assicurando la permanenza dell’articolo di stampa relativo a fatti risalenti nel tempo oggetto di cronaca giudiziaria nell’archivio informatico del quotidiano, a condizione, però, che l’articolo sia deindicizzato dai siti generalisti (cfr. Cass. n. 7559 del 2020).

Il Collegio ritiene che la tutela dell’oblio dell’interessato in relazione ad articoli che lo riguardino è adeguatamente assicurata, innanzitutto, dalla deindicizzazione degli indirizzi URL relativi a tali articoli, quale rimedio atto ad evitare che il nome della persona sia associato dal motore di ricerca ai fatti di cui internet continua a conservare memoria, così assecondando il diritto della persona medesima a non essere trovata facilmente sulla rete.

Inoltre viene precisato (richiamando Cass. 2893/2023) che all’interessato può essere riconosciuto, a certe condizioni, anche il diritto a rimedi più incisivi della deindicizzazione suddetta.

Conclusivamente, il Giudice di merito ha proceduto al bilanciamento tra la tutela dell’oblio invocata dall’interessato in relazione agli articoli predetti ed il diritto della collettività all’informazione, ritenendo la prima recessiva rispetto a quest’ultimo in forza di una motivazione che, pur nella sua sinteticità, si rivela essere sicuramente in linea con il minimo costituzionale richiesto da Cass., SU, n. 8053 del 2014.

Avv. Emanuela Foligno

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