È una sopravvenienza da valutare ai fini dell’aumento dell’assegno divorzile la revoca dell’assegnazione della casa coniugale (Cassazione Civile, sez. I., 25 marzo 2024, n. 7961).

La revoca dell’assegnazione della casa coniugale di proprietà esclusiva dell’altro coniuge può essere motivo di revisione delle condizioni di divorzio.

La vicenda

A distanza di alcuni anni dal divorzio, l’ex marito chiedeva al Tribunale di Brescia la revoca dell’assegnazione della casa coniugale all’ex moglie in quanto entrambi i figli maggiorenni non erano più conviventi con la madre. La donna chiedeva un congruo termine per il rilascio dell’immobile, oltre all’aumento dell’assegno divorzile da euro 800 a euro 1500 mensili.

Con decreto 9882/2020 del 26/11/2020, il Tribunale di Brescia accoglieva il ricorso dell’uomo, disponeva la revoca dell’assegnazione della casa familiare e rigettava la domanda dell’ex moglie inerente l’aumento dell’assegno divorzile. Quest’ultima proponeva reclamo lamentando il rigetto della domanda volta ad ottenere l’aumento dell’assegno divorzile, in conseguenza della revoca dell’assegnazione della casa coniugale.

La Corte d’Appello di Brescia accoglieva il reclamo e onerava l’ex marito di versare alla donna la somma mensile di €1.200 a titolo di contributo di mantenimento.  

Inutile il ricorso dell’uomo alla Corte di Cassazione

L’uomo deduce che la Corte d’appello ha aumentato l’assegno divorzile alla ex moglie, considerando le presunte cause della disparità di reddito tra le parti e il presunto contributo della donna alla vita familiare, in base a circostanze che erano già state valutate nel procedimento di divorzio e che non potevano formare oggetto di nuove valutazioni nel procedimento di revisione, se non limitatamente ai fatti sopravvenuti, ma nella specie la ex moglie aveva evidenziato, al fine di ottenere l’incremento dell’assegno, solo la perdita della disponibilità della casa coniugale, senza neppure dimostrare le spese per il reperimento di una nuova abitazione, che in effetti al ricorrente non risultavano sostenute perché la donna era andata a vivere gratuitamente in una casa di proprietà del padre.

Ebbene, l’accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi, che possa modificare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo dell’assegno, deve essere svolto eseguendo una valutazione comparativa delle condizioni delle parti, senza che il Giudice sia chiamato ad effettuare una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti o della entità dell’assegno, che è già stata effettuata con la sentenza divorzile.

In sostanza, ciò che deve essere valutato in sede di revisione è se le circostanze sopravvenute abbiano alterato l’equilibrio tra le parti e bisognerà adeguare l’importo (o l’obbligo della contribuzione) alla nuova situazione patrimoniale e/o reddituale accertata.

Il divario economico dei coniugi

Nel caso specifico, la Corte di Brescia ha accertato la persistenza concreta del significativo divario economico dei coniugi, valutando redditi e patrimonio delle parti, le novità intervenute (la vendita della casa a Cortina d’Ampezzo da parte della donna e i redditi dichiarati dall’ex marito nel 2019) e ha, poi, ritenuto che: “…essendo pacifico il raggiungimento dell’autonomia economica del figlio M., le risorse economiche dell’uomo sono di fatto aumentate, non dovendo più lo stesso far fronte al pagamento della somma mensile di €800 e ben potendo, quindi, corrispondere una somma maggiore in favore della ex moglie……considerato anche che lo stesso è oggi rientrato nella disponibilità della casa coniugale dalla quale ben potrà conseguire un ulteriore entrata”.

In sostanza, i Giudici di Appello hanno riscontrato l’esistenza di sopravvenienze rilevanti – in particolare, la cessazione dell’erogazione del contributo al mantenimento del figlio di € 800,00 mensili, e l’acquisizione da parte dell’ex marito della piena disponibilità dell’abitazione familiare di sua proprietà,  che hanno determinato un miglioramento delle condizioni economiche dello stesso, il quale si trovava già in una situazione reddituale e patrimoniale notevolmente avvantaggiata rispetto alla ex moglie.

La Suprema Corte, nel respingere il ricorso dell’uomo, afferma il seguente principio di diritto:

in tema di revisione delle condizioni di divorzio, costituisce sopravvenienza valutabile, ai fini dell’accertamento dei giustificati motivi per l’aumento dell’assegno divorzile, la revoca dell’assegnazione della casa familiare di proprietà esclusiva dell’altro ex coniuge, il cui godimento, ancorché funzionale al mantenimento dell’ambiente familiare in favore dei figli, costituisce un valore economico non solo per l’assegnatario, che ne viene privato per effetto della revoca, ma anche per l’altro coniuge, che si avvantaggia per effetto della revoca, potendo andare ad abitare la casa coniugale o concederla in locazione a terzi o comunque impiegarla in attività produttive, compiendo attività suscettibili di valutazione economica che, durante l’assegnazione all’altro coniuge, non erano consentite”.

Avv. Emanuela Foligno

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