La Suprema Corte è chiamata a pronunciarsi sul (nuovo) concetto di imprevedibilità delle spese con riferimento al rimborso delle spese straordinarie e sulle voci che rientrano in quelle ordinarie (Cassazione Civile, sez. I, 18 marzo 2024, n. 7169).
La vicenda
Il Tribunale accoglieva la domanda proposta dalla ex moglie e condannava il convenuto a rimborsare la metà degli esborsi sostenuti negli ultimi anni a titolo di spese straordinarie per il figlio.
Il Tribunale considerava che potessero rientrare nelle spese ordinarie, previste nel contributo al mantenimento, le spese per libri scolastici e per corredo scolastico, i viaggi di istruzione, le spese di iscrizione scolastiche, le tasse universitarie e le spese connesse che dovevano essere sostenute da entrambi i genitori, ancorché non preventivamente concordate, in quanto non preventivabili e quantificabili a monte.
La sentenza di Appello
La Corte d’Appello, invece, sosteneva che dovevano intendersi quali spese straordinarie quelle che, per la loro rilevanza, la loro imprevedibilità e la loro imponderabilità, esulano dall’ordinario regime di vita dei figli. Infatti si devono distinguere dagli esborsi che destinati ai bisogni ordinari del figlio e che, certi nel loro costante e prevedibile ripetersi, anche lungo intervalli temporali, sortiscono l’effetto di integrare l’assegno di mantenimento, dalle spese che, imprevedibili e rilevanti nel loro ammontare, recidono ogni legame con i caratteri di ordinarietà, e che perciò richiedono, per la loro azionabilità, l’esercizio di un’autonoma azione di accertamento.
Ragionando in tal senso, i Giudici di Appello hanno ritenuto che non rientrassero nella nozione di spese straordinarie quelle scolastiche e quelle relative alla frequenza di una università privata in sede diversa e lontana dal luogo di residenza, comprese le spese di iscrizione all’università, di alloggio e di viaggio, perché la frequenza universitaria e le conseguenti spese, erano prevedibili, in quanto la qualità professionale dei genitori e il titolo di studio dei medesimi, erano tali da far presumere che il figlio avrebbe proseguito gli studi e avrebbe frequentato l’università anche privata. Analogamente la Corte d’Appello escludeva che potessero ritenersi spese straordinarie quelle mediche sportive e per il corso di musica, poiché gli importi non erano tali da poter qualificare gli esborsi come straordinari, anche per il tenore di vita familiare.
La questione in Cassazione
La questione viene rimessa alla Corte di Cassazione. La Corte d’Appello avrebbe erroneamente escluso che le spese oggetto della richiesta di rimborso potessero essere considerate spese straordinarie, per essere prevedibili per il figlio di due professionisti.
La Suprema Corte ritiene il ricorso fondato sia pure con delle precisazioni.
Le spese mediche e scolastiche sono da ritenersi comprese nella categoria delle spese straordinarie abitudinarie, nel senso che sono quegli esborsi che, pur non ricompresi nell’assegno fisso periodico di mantenimento tuttavia, nel loro ordinario riproporsi, assumono una connotazione di probabilità tale da potersi definire come sostanzialmente certe, anche se non predeterminabili nel quantum e nel quando, ma lo sono invece nell’an.
Analogamente, la spesa per la frequentazione degli studi universitari lontano dal luogo di residenza rientra nelle vere e proprie spese straordinarie, attesa l’imprevedibilità della sede presso cui lo studente deciderà di svolgere i propri studi.
La ragione che sostiene la non ricomprensione di dette spese nell’ammontare dell’assegno mensile è il contrasto che altrimenti si realizzerebbe con il principio di proporzionalità e adeguatezza del mantenimento sancito dall‘art. 337-ter, comma 4, c.c. e il rischio di un grave nocumento per il figlio che potrebbe essere privato di cure necessarie o di altri indispensabili apporti, ove non sia consentito dalle possibilità economiche del solo genitore beneficiario dell’assegno.
Conclusivamente, costituiscono spese straordinarie, non comprese nell’ammontare dell’assegno mensile, quelle che non siano prevedibili e ponderabili al tempo della determinazione dell’assegno.
Avv. Emanuela Foligno