Investe pedone nel parcheggio del supermercato e chiede il concorso di colpa

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L’investitore sostiene che il parcheggio del supermercato non era dotato né di segnaletica, né di appositi percorsi pedonali (Cassazione Penale, sez. IV, dep. 21 marzo 2024, n. 11821).

La vicenda

Alla guida di una Fiat Panda, l’imputato si immetteva all’interno dell‘area adibita a parcheggio del supermercato, percorreva la corsia di ingresso al posteggio dirigendosi verso il supermercato, senza prestare attenzione alla presenza del pedone che si stava dirigendo verso l’uscita del posteggio e che veniva investito.

Corte d’Appello di Torino e GIP del Tribunale di Torino hanno condannato l’automobilista alla pena di mesi 8 di reclusione, con i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato giudiziale.

I Giudici di merito consideravano che l’investimento avveniva in pieno giorno, non vi erano pedoni, né auto che potessero ostacolare la visione dell’intera area ed entrando nel piazzale del centro commerciale e l’automobilista, osservando una condotta di guida attenta al luogo, avrebbe potuto vedere da subito e per tempo la persona, che si trovava in posizione frontale rispetto all’ingresso dei veicoli.

Entrando nel parcheggio del supermercato, il veicolo avrebbe dovuto tenere una velocità particolarmente moderata e tale da consentire di rimanere all’interno della corsia asfaltata, con la conseguenza che, in tal caso, il veicolo non avrebbe invaso il posto auto e non avrebbe colpito il pedone. Inoltre, dalle immagini della videosorveglianza emergeva che la conducente della Fiat, nelle fasi che avevano immediatamente preceduto l’investimento, teneva il volante solo con il braccio sinistro, mentre l’altro braccio non era visibile.

Il ricorso in Cassazione

L’automobilista si rivolge alla Corte di Cassazione sostenendo che al parcheggio del supermercato debbano essere applicate le disposizioni contenute nel codice della strada, le quali avrebbero imposto l’installazione della segnaletica stradale a presidio della sicurezza del pedone. Deduce che l’art. 190 C.d.S. prescrive ai pedoni, che percorrano tratti di strada privi di marciapiedi o simili, di “circolare sul margine della carreggiata opposto al senso di marcia dei veicoli in modo da causare il minimo intralcio possibile alla circolazione” e, fuori dei centri abitati, di “circolare in senso opposto a quello di marcia dei veicoli sulle carreggiate a due sensi di marcia”, prescrivendo altresì, “ai pedoni che circolano sulla carreggiata di strade esterne ai centri abitati, prive di illuminazione pubblica (…) di marciare su unica fila”.

In sostanza, secondo la tesi dell’automobilista, sarebbe da addebitare al pedone investito una responsabilità concorrente.

La decisione della Cassazione

Tuttavia, le regole di circolazione richiamate dall’imputato non sono pertinenti al caso di specie. In primo luogo, viene escluso che dalla ricostruzione in fatto effettuata dai Giudici del merito sia emerso che il posteggio in questione sia in effetti qualificabile quale area di posteggio ad uso pubblico, pertanto soggetta agli obblighi di segnaletica richiamati dalla ricorrente.

Il Collegio ricorda che “si addebita al pedone una responsabilità concorrente dell’investimento ai suoi danni allorché costui, percorrendo una strada a doppio senso di circolazione, circoli sul margine destro anziché su quello sinistro della carreggiata. Tale violazione, specie quando si verifica di notte in una strada extra urbana non illuminata, si sostanza in una notevole imprudenza, rilevante in caso di investimento ai fini della valutazione del concorso di colpa del pedone”.

Oltre a ciò, le norme del codice della strada, mentre trovano diretta applicazione in relazione alla circolazione dei veicoli sulle strade aperte al pubblico transito, assumono unicamente il valore di criteri e canoni di comune diligenza e prudenza in relazione allo spostamento dei veicoli all’interno di aree private non aperte alla pubblica circolazione, attesa l’indole di comune esperienza generalmente riconosciuta al vigore di tali regole.

È corretta, pertanto, la decisione impugnata che ha messo in evidenza l’assoluta visibilità della presenza della vittima all’interno dell’area del parcheggio del supermercato, che stava all’interno della zona destinata agli stalli, e l’ininfluenza causale, rispetto alla gravità dell’evento, che l’impatto sia avvenuto contro la pavimentazione autobloccante anziché contro l’asfalto, difetta sul piano normativo la configurabilità della violazione, da parte della vittima o di terzi, di norme cautelari, necessario presupposto per un giudizio di concorso di colpa.

Avv. Emanuela Foligno

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