Vacanza saltata per passaporto non valido, tour operator responsabile per le informazioni errate

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Tour operator responsabile per le informazioni incomplete o errate sui documenti necessari per l’espatrio. La Corte di Cassazione ha chiarito che l’informazione incompleta o parziale concernente i documenti occorrenti per l’espatrio — pur quando il turista avrebbe potuto teoricamente attivarsi in proprio — configura inadempimento dell’obbligo informativo del tour operator, in quanto non può essere attribuita al consumatore la mancata verifica di un elemento (la distinzione tra passaporto ordinario e temporaneo) che neppure gli operatori specializzati avevano rilevato. Di conseguenza, chi ha ricevuto un’informazione fuorviante non può essere gravato del rischio che deriva dalla sua incompletezza (Cass., ord. n. 8705 del 08/04/2026).

La vicenda

Una coppia acquistava un pacchetto turistico, organizzato da un tour operator, con destinazione Sharm El Sheik, comprensivo di volo e soggiorno.

Uno dei viaggiatori, di cittadinanza rumena, raggiungeva l’aeroporto con passaporto temporaneo.

La turista, infatti, si era recata nel suo Paese d’origine, ottenendo un passaporto con validità di sei mesi, dopo che l’agenzia, su richiesta della coppia, aveva contattato i Consolati per verificare i documenti occorrenti per l’espatrio.

Mentre all’inizio il personale consentiva il check-in e l’imbarco dei bagagli, nei controlli successivi negava l’imbarco, in quanto considerava il documento non idoneo all’ingresso in Egitto.

Avendo i due viaggiatori adito le vie legali, il Giudice di Pace condannava il tour operator al risarcimento del danno patrimoniale e del danno da vacanza rovinata, ritenendolo responsabile per inadempimento dell’obbligo informativo.

Il Tribunale, quale giudice d’Appello, riformava la pronuncia del primo giudice, considerando sufficiente il contenuto del catalogo e mettendo, in particolare, in risalto una clausola che invitava i cittadini stranieri a rivolgersi alle autorità competenti per verificare i documenti occorrenti per l’espatrio.

Dunque, il Tribunale escludeva la responsabilità del tour operator ed anche dell’agenzia viaggi, dal momento che, nonostante la stessa avesse ingenerato un legittimo affidamento nei due viaggiatori, questi ultimi avrebbero dovuto in ogni caso comunicare il tipo di passaporto effettivamente ottenuto.

Il ricorso in Cassazione e le valutazioni della Suprema Corte

A questo punto, la vicenda approdava in Cassazione, che dava ragione ai viaggiatori.

I giudici di legittimità richiamavano il contenuto dell’art. 37 del Codice del turismo (d.lgs. 79/2011), secondo cui l’intermediario e all’organizzatore sono tenuti a fornire per iscrittoinformazioni di carattere generale riguardanti le condizioni applicabili ai cittadini dello Stato membro dell’Unione europea in materia di passaporto e visto. Trovandosi per definizione in una posizione di svantaggio informativo, il turista è esonerato dalla fatica di procurarsi autonomamente dette informazioni, anche laddove potrebbe teoricamente ottenerle.

Il Supremo Consesso precisava che il Tribunale avesse erroneamente:

  • attribuito prevalenza alle clausole del catalogo — che rinviavano al turista l’obbligo di informarsi — senza tener conto delle disposizioni normative di cui all’art. 37 del Codice del turismo, che sono vincolanti per organizzatore e intermediario a prescindere dalle previsioni delle condizioni generali;
  • non considerato l’affidamento incolpevole che si era ingenerato nei due turisti: le informazioni ottenute tramite l’agenzia viaggi, avevano indotto i viaggiatori a considerare sufficiente il passaporto con residua validità di sei mesi. Tra l’altro, anche il personale a terra del vettore aereo non aveva colto la distinzione tra passaporto ordinario e temporaneo, dal momento che aveva permesso ai viaggiatori di superare il check-in e di imbarcare i bagagli.

La pronuncia della Corte Suprema

I giudici di pazza Cavour sottolineavano che l’informazione incompleta o parziale concernente i documenti occorrenti per l’espatrio — pur quando il turista avrebbe potuto teoricamente attivarsi in proprio — configura inadempimento dell’obbligo informativo del tour operator, in quanto non può essere attribuita al consumatore la mancata verifica di un elemento (la distinzione tra passaporto ordinario e temporaneo) che neppure gli operatori specializzati avevano rilevato. Conseguentemente, chi ha ricevuto un’informazione fuorviante non può essere gravato del rischio che deriva dalla sua incompletezza.

Altresì, secondo il Tribunale Supremo, qualora il pacchetto turistico venga acquistato attraverso agenzia di viaggi, quest’ultima agisce al contempo come mandataria del cliente acquirente e del tour operator venditore, sicché i diritti e gli obblighi del rapporto nascono direttamente tra tour operator e cliente finale.

In virtù di ciò, la Suprema Corte accoglieva il ricorso e cassava la sentenza del Tribunale, rinviando per un nuovo esame.

Avv. Giusy Sgrò

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