Infortuni mortali e lavoro nero, il datore di fatto risponde anche senza contratto formale

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La Quarta Sezione Penale della Corte Suprema di Cassazione, con la sentenza depositata il 19 maggio 2026 (R.G.N. 39350/2025), è tornata a pronunciarsi in tema di responsabilità per infortuni sul lavoro, ribadendo la netta prevalenza del dato fattuale su quello formale nell’individuazione della posizione di garanzia. In presenza di lavoro irregolare in nero e opere edili abusive, le risultanze documentali e i contratti d’appalto non bastano a scagionare chi, nei fatti, gestisce e organizza il cantiere (Corte di Cassazione, quarta penale, sentenza 19 maggio 2026, n. 18019).

Il caso: lavoro nero, opere abusive e un tragico infortunio

La vicenda tragica riguarda il decesso di un lavoratore – peraltro pensionato e invalido civile al 100% per cecità a un occhio – precipitato da un balcone privo di protezioni laterali durante lavori di ampliamento non autorizzati.

I giudici di merito hanno condannato l’imputato a 4 anni di reclusione per omicidio colposo (artt. 113 e 589 c.p.), in cooperazione con la committente e con il padre (deceduto, dirigente di fatto). L’accusa ha contestato all’imputato gravissime violazioni del Testo Unico Sicurezza (D.Lgs. 81/2008): totale assenza di dispositivi di protezione, impalcature rudimentali, mancanza di formazione e omessa redazione del DVR.

La difesa dell’imputato, ricorrendo in Cassazione, ha puntato gran parte della propria strategia sull’assenza di un rapporto di lavoro formalizzato, evidenziando come i registri contabili dell’azienda non riportassero il nominativo della vittima e come il contratto di appalto ufficiale riguardasse una diversa porzione dell’immobile, i cui lavori risultavano formalmente conclusi mesi prima dell’incidente.

La prevalenza del fatto sul dato formale

La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando l’impianto logico-giuridico delle Corti di merito. In ambiti caratterizzati da irregolarità diffusa e abusivismo edilizio, il giudice non può fermarsi all’apparenza documentale, ma deve ricostruire l’effettiva gerarchia del cantiere.

Diniego delle attenuanti e severità della pena

La Cassazione ha respinto anche le doglianze relative al trattamento sanzionatorio e al diniego delle attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.).

La difesa lamentava una disparità di trattamento rispetto alla committente (condannata a 4 mesi con pena sospesa) e sosteneva che il diniego fosse illegittimamente basato sull’ostinata negazione dei fatti da parte dell’imputato, espressione del diritto di difesa.

Gli Ermellini hanno tuttavia chiarito che la condanna a 4 anni (pari o inferiore al medio edittale) è ampiamente giustificata da parametri oggettivi di gravità valutabili ex art. 133 c.p., quali il seriale ricorso a manodopera irregolare da parte dell’imprenditore; l’assegnazione di lavorazioni in quota ad altissimo rischio a un soggetto palesemente inidoneo fisicamente (anziano e non vedente da un occhio) e l’assoluta mancanza di collaborazione post-fatto e l’assenza di qualsiasi segno di resipiscenza verso i familiari della vittima.

Inammissibilità delle pene sostitutive: un monito procedurale

Interessante, dal punto di vista processuale, il passaggio relativo all’omessa pronuncia della Corte d’Appello sulla richiesta di applicazione delle pene sostitutive (modificate dalla Riforma Cartabia, D.Lgs. 150/2022).

La Cassazione ha ribadito che una richiesta generica non è sufficiente. Nel caso di specie, la richiesta della difesa era radicalmente inammissibile in quanto: invocava il “lavoro di pubblica utilità”, misura incompatibile con una condanna a 4 anni (che ammette, al massimo, la detenzione domiciliare sostitutiva) e, inoltre, risultava sprovvista della necessaria procura speciale, elemento imprescindibile per l’accesso a tali riti alternativi alla detenzione in carcere.

Conclusioni

La pronuncia riafferma un principio di civiltà giuridica e tutela dei lavoratori: le schermature contrattuali cedono il passo di fronte alla materialità dei fatti. Il datore di lavoro “di fatto” che impiega manodopera irregolare in cantieri (lavoro nero) non a norma assume su di sé una posizione di garanzia piena e totale, rispondendo penalmente degli infortuni anche laddove l’opera in costruzione sia del tutto abusiva.

Avv. Sabrina Caporale

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