Una cartella clinica incompleta può integrare il reato di falso ideologico quando il medico omette di annotare un errore terapeutico già noto, come un sovradosaggio farmacologico. La Cassazione chiarisce che non è necessario attendere conferme diagnostiche o referti di laboratorio per documentare un fatto clinico di cui il sanitario abbia già piena conoscenza.
Con la sentenza n. 16484/2026, depositata il 7 maggio 2026, la Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione è intervenuta su un delicato caso di responsabilità medica, annullando con rinvio (ai fini civili) la sentenza di assoluzione pronunciata dalla Corte d’Appello di Palermo nei confronti di un dirigente medico oncologo, accusato di falso ideologico in atto pubblico (Corte di Cassazione, quinta penale, sentenza 7 maggio 2026, n. 16484).
Il fatto: l’errore di dosaggio e l’omessa annotazione
Il caso trae origine da un drammatico errore nella somministrazione di un farmaco chemioterapico (vinblastina), somministrato a una paziente affetta da Morbo di Hodgkin in una dose dieci volte superiore a quella prescritta (90 mg invece di 9 mg). L’evento avverso era emerso immediatamente, tanto che la paziente era stata ricoverata d’urgenza.
Il medico, pur essendo stato tempestivamente informato del tragico errore dal personale infermieristico e pur avendo avuto…





