Baci e abbracci non graditi possono integrare il reato di violenza sessuale perché ledono la libertà di autodeterminazione, soprattutto quando in caso di minori. La Suprema Corte di Cassazione, con una recente pronuncia (Sezione Terza Penale, depositata il 20 maggio 2026), torna a pronunciarsi sui confini del reato di violenza sessuale (art. 609-bis c.p.), ribadendo un principio di diritto fondamentale: la tutela della libertà sessuale non si limita alle sole zone erogene, ma si estende a qualsiasi contatto fisico che si traduca in un’intrusione non consentita nella sfera intima e corporea della vittima (Corte di Cassazione, terza penale, sentenza 20 maggio 2026, n. 18029).
Il fatto storico
La vicenda processuale trae origine dalla condanna di un uomo anziano alla pena di due anni e tre mesi di reclusione (concessa l’attenuante della minore gravità) per il reato di violenza sessuale aggravata. Secondo le ricostruzioni dei giudici di merito, l’imputato aveva avvicinato due bambine all’interno di un parco giochi pubblico e le aveva trattenute stringendole in forti e prolungati abbracci, dispensando loro numerosi baci sulle guance e, in un caso, anche in prossimità delle labbra.
La difesa dell’uomo ha proposto ricorso in Cassazione sostenendo, tra i vari motivi, l’erronea qualificazione giuridica della condotta. Secondo la tesi difensiva, si sarebbe trattato di meri gesti di affetto, del tutto privi di valenza sessuale, giustificati dalla volontà di porgere gli auguri a una delle bambine in vista della sua prima comunione.
I confini dell’atto sessuale e la “zona grigia”
Rigettando il ricorso e dichiarandolo inammissibile, la Corte di Cassazione ha confermato l’impianto accusatorio, compiendo un’importante disamina sulla nozione di “atto sessuale”.
Gli Ermellini hanno ribadito che ai fini della configurabilità del reato non è necessaria la congiunzione carnale o il tocco di zone genitali. È sufficiente un contatto corporeo che ponga in pericolo la libertà di autodeterminazione del soggetto passivo nella sua sfera sessuale, indipendentemente dal reale fine di soddisfacimento erotico dell’agente, come in questo caso baci e abbracci non graditi.
La sentenza si sofferma sull’esistenza, nella realtà fenomenica, di una “zona grigia”: atti ambivalenti (come baci e abbracci) che non coinvolgono zone tradizionalmente considerate erogene dalla scienza medica. Per decodificare la natura sessuale di questi gesti, il giudice di merito non può limitarsi alla meccanica del movimento, ma deve procedere a una valutazione complessiva.
Attendibilità delle vittime e attenuanti generiche
La pronuncia affronta anche due ulteriori snodi processuali di grande rilevanza riguardanti la credibilità della persona offesa e il diniego delle attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.).
Quanto al primo punto la Cassazione ribadisce che le dichiarazioni della vittima possono fondare da sole l’affermazione di responsabilità, senza necessità di riscontri estrinseci, purché sottoposte a un vaglio rigoroso di attendibilità intrinseca e soggettiva. Nel caso di specie, i giudici hanno valutato come lineari e convergenti le testimonianze delle minori.
Quanto al diniego delle attenuanti generiche la Suprema Corte precisa che l’applicazione dell’attenuante speciale della “minore gravità” (art. 609-bis, comma 3, c.p.) non comporta in automatico la concessione delle attenuanti generiche. Queste ultime richiedono elementi di segno positivo (es. resipiscenza) che, nel caso in esame, i giudici di merito non hanno rinvenuto.
Conclusioni
La decisione della Corte di Cassazione si inserisce nel solco di una giurisprudenza ormai consolidata che pone al centro dell’art. 609-bis c.p. l’assoluta autonomia dell’individuo. Ogni condizionamento fisico o intrusione non voluta, anche quando si maschera da gesto d’affetto o di familiarità, se vissuto come invasivo e lesivo della corporeità altrui, integra a pieno titolo il delitto di violenza sessuale. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria alla Cassa delle Ammende.
Avv. Sabrina Caporale





