Sindrome di Down non diagnosticata, niente risarcimento se la madre rifiuta i test invasivi

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Sindrome di Down non diagnosticata in gravidanza e omessa informazione sui test prenatali. La Cassazione chiarisce che non basta la violazione dell’obbligo informativo del medico per ottenere il risarcimento e chiarisce i confini del nesso causale nella responsabilità medica da omessa diagnosi prenatale. Quindi la mancata informazione sui test di screening non invasivi non è fonte di danno se la madre, per timore di rischi per il feto, ha preventivamente escluso di volersi sottoporre ad esami diagnostici invasivi (come l’amniocentesi).

La Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi in tema di responsabilità medica per “nascita indesiderata”, affrontando il delicato confine tra l’inadempimento degli obblighi informativi del medico e l’effettiva sussistenza del nesso di causalità rispetto al danno lamentato dai genitori.

La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso di una coppia di genitori, confermando le decisioni di merito che avevano negato il risarcimento dei danni conseguenti alla nascita del figlio affetto da sindrome di Down (Corte di Cassazione, III civile, ordinanza 12 maggio 2026, n. 13808).

Il caso e le decisioni di merito

I genitori avevano citato in giudizio il ginecologo e l’Azienda Sanitaria locale, lamentando di non essere stati informati in merito all’esistenza di test predittivi (non invasivi) volti a individuare anomalie cromosomiche nel feto. Infatti, a detta dei ricorrenti, tale omissione informativa aveva impedito loro di diagnosticare la sindrome di Down e, conseguentemente, di esercitare il

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