Malasanità e risarcimento, Cassazione chiarisce rinuncia e cessazione della materia del contendere

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In caso di rinvio ex art. 622 c.p.p. al giudice civile, se il danneggiato ha già ottenuto il risarcimento dalla struttura sanitaria in un giudizio parallelo, la richiesta di “non pronunciarsi” sulla condanna del medico non equivale a una rinuncia all’azione, ma determina la cessazione della materia del contendere con soccombenza virtuale ai fini delle spese.

Con la recente ordinanza n. 13338, depositata l’8 maggio 2026, la Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione ha offerto importanti chiarimenti in merito agli effetti della riassunzione del giudizio civile a seguito di rinvio dalla Cassazione penale (ex art. 622 c.p.p.), soffermandosi sulla netta distinzione tra rinuncia all’azione, rinuncia agli atti e declaratoria di cessazione della materia del contendere (Corte di Cassazione, III civile, ordinanza 8 maggio 2026, n. 13338).

Il contesto processuale

La complessa vicenda trae origine da un presunto caso di malpractice medica (una colecistectomia laparoscopica complicata da perforazione intestinale con esito letale). Dopo un articolato iter penale conclusosi in Cassazione con la declaratoria di prescrizione del reato (omicidio colposo) e il rinvio al giudice civile d’appello per le sole statuizioni risarcitorie, le figlie

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