La Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione torna a pronunciarsi sul rigoroso onere probatorio richiesto nei giudizi per responsabilità da cose in custodia. Gli Ermellini confermano un principio granitico: per ottenere il risarcimento dei danni da caduta su strada dissestata pubblica, non basta dimostrare di essere caduti in un’area di pertinenza dell’ente, né è sufficiente una consulenza medica che attesti la compatibilità delle lesioni. È indispensabile provare la specifica dinamica del sinistro e il nesso causale diretto con la singola anomalia, la buca in questo caso (Corte di Cassazione, III civile, ordinanza 28 aprile 2026, n. 11475).
Il caso: una testimonianza troppo generica
La vicenda processuale ha per protagonista un pedone che, percorrendo una strada del Comune di Catanzaro, deduceva di essere caduto all’interno di una buca non segnalata, riportando lesioni al piede destro.
Mentre il Tribunale di prime cure aveva accolto la domanda risarcitoria (fondandosi sull’escussione di un teste e sulla CTU medico-legale), la Corte d’Appello ribaltava la decisione, rilevando la totale assenza di prova sul nesso di causalità. La teste escussa, infatti, si era limitata a dichiarare di “aver visto cadere” l’attore, senza precisare alcunché in ordine alla dinamica dell’inciampo, al tipo di buca o alla correlazione causale tra la res (un tombino con grata metallica) e la rovinosa caduta su strada dissestata.
Il danneggiato ha quindi proposto ricorso in Cassazione, lamentando una violazione dell’art. 2051 c.c. e un cattivo uso della regola del “più probabile che non”, oltre all’omesso esame delle risultanze della CTU medica che avrebbe, a suo dire, accertato la derivazione del danno dalla caduta.
L’onere della prova e il nesso causale
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, smontando l’impianto difensivo del ricorrente e ribadendo le coordinate ermeneutiche in tema di insidia stradale.
La Cassazione ricorda che il danneggiato, per invocare la responsabilità oggettiva del custode ex art. 2051 c.c., deve dimostrare in modo inequivocabile che l’evento lesivo è stato concretamente provocato dalla cosa in custodia.
Il Collegio precisa un aspetto fondamentale: in caso di cadute in aree pubbliche, la prova non può limitarsi alla dimostrazione che l’evento si sia verificato, genericamente, in quel contesto spaziale. È onere dell’attore allegare e provare l’esatta dinamica del fatto, intesa come la successione degli eventi che ha determinato il danno. Se il testimone dice solo “l’ho visto cadere” ma non sa spiegare come e su cosa è inciampato, manca la prova del nesso causale a monte, rendendo irrilevante ogni discussione sull’eventuale concorso di colpa del pedone (caso fortuito).
I limiti della CTU medica “percipiente”
Particolarmente interessante è il passaggio dell’ordinanza dedicato al ruolo della Consulenza Tecnica d’Ufficio. Il ricorrente si doleva della mancata valorizzazione della perizia medico-legale, ritenendola di natura “percipiente” e dunque idonea a provare l’accadimento.
I Giudici di Piazza Cavour chiariscono che l’accertamento del luogo e della dinamica di una caduta non richiede cognizioni tecniche o mediche. La CTU medico-legale serve unicamente a valutare la compatibilità del danno fisico lamentato con la dinamica del sinistro, al fine di evitare truffe o richieste risarcitorie per traumi pregressi. Tuttavia, se la dinamica della caduta su strada dissestata non è stata provata in giudizio (tramite testi o documenti), la semplice compatibilità clinica diventa un elemento “del tutto irrilevante” e inidoneo a colmare le lacune probatorie dell’attore.
La pronuncia della Cassazione rappresenta un severo monito per i difensori nei giudizi di infortunistica stradale. La formulazione dei capitoli di prova testimoniale e l’escussione dei testi in udienza devono mirare a cristallizzare l’esatta interazione fisica tra il danneggiato e l’anomalia stradale. Sperare di sanare una testimonianza approssimativa o generica affidandosi agli esiti di una CTU medico-legale si conferma una strategia processualmente perdente.
Avv. Sabrina Caporale





