Con l’ordinanza del 27 aprile 2026, la Cassazione torna a pronunciarsi sui casi di incidente stradale con animale selvatico, chiarendo che la responsabilità della Regione ex art. 2052 c.c. non comporta un risarcimento automatico. Il conducente, infatti, deve dimostrare l’esatta dinamica del sinistro e di aver mantenuto una condotta di guida prudente, facendo tutto il possibile per evitare l’impatto con l’animale (Corte Suprema di Cassazione – Sezione Terza Civile – Ordinanza n. 11316 del 27 aprile 2026).
La dinamica dell’incidente stradale con l’animale selvatico
La vicenda processuale nasce dalla richiesta di risarcimento danni avanzata dalla proprietaria di un’autovettura contro la Regione Campania e l’Ente Parco Nazionale del Cilento. L’automobilista lamentava ingenti danni al proprio veicolo a seguito dell’improvviso attraversamento di un cinghiale su un tratto di strada privo di apposita segnaletica di pericolo.
Mentre in primo grado il Giudice di Pace aveva condannato la Regione al pagamento di 2.500 euro (escludendo l’Ente Parco per difetto di legittimazione passiva), in sede di gravame il Tribunale ribaltava la decisione. I giudici d’appello, valutando l’entità dei danni riportati dall’auto e la morte sul colpo dell’animale, deducevano che il veicolo procedesse a una velocità sostenuta, ritenendo inoltre le testimonianze addotte troppo generiche per provare l’imprevedibilità dell’evento.
La conducente ha quindi proposto ricorso per Cassazione, lamentando un’errata inversione dell’onere probatorio: a suo avviso, la Corte d’Appello avrebbe preteso da lei la prova dell’imprevedibilità, anziché richiedere alla Regione la prova del “caso fortuito”.
Il quadro normativo: l’art. 2052 c.c.
La Suprema Corte ha colto l’occasione per ribadire e consolidare i recenti orientamenti in materia di danni da fauna selvatica.
Superando le vecchie impostazioni che inquadravano l’animale selvatico come res nullius, la giurisprudenza ormai pacifica riconduce la fauna selvatica al patrimonio indisponibile dello Stato, affidandone la gestione alle Regioni. Ne consegue che i danni provocati da questi animali non rientrano più nella clausola generale dell’art. 2043 c.c. (applicabile invece per i danni da cani randagi), ma ricadono sotto la disciplina dell’art. 2052 c.c.(Danno cagionato da animali).
L’art. 2052 c.c. delinea una forma di responsabilità oggettiva a carico del proprietario o dell’utilizzatore dell’animale (in questo caso, l’ente pubblico). Non vi è alcuna “presunzione di colpa” della Pubblica Amministrazione, ma una responsabilità legata al mero fatto oggettivo dell’evento dannoso.
Il riparto dell’onere probatorio
Il cuore dell’ordinanza si concentra sul delicato intreccio tra l’art. 2052 c.c. e la presunzione di colpa a carico del conducente prevista dall’art. 2054, comma 1, c.c.. La Cassazione precisa che non si tratta di un “concorso tra presunzioni omogenee”, bensì della combinazione tra un criterio di responsabilità oggettiva e una presunzione di colpa.
Alla luce di ciò, l’onere probatorio è così ripartito:
- A carico del danneggiato: il conducente deve allegare e provare in modo certo e completo la precisa dinamica del sinistro. Deve dimostrare il nesso causale esclusivo o concorrente del comportamento dell’animale e, soprattutto, di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, mantenendo una condotta di guida diligente. Il solo fatto che via sia stata una collisione non è sufficiente.
- A carico dell’Ente Pubblico: solo qualora il danneggiato assolva a tale onere, scatta per la Regione (o l’Ente competente) l’onere di dimostrare il caso fortuito, ovvero che la condotta del conducente abbia reciso il nesso eziologico, ponendosi come causa esclusiva o concorrente del danno (ex art. 1227 c.c.).
La decisione della Cassazione
Applicando questi principi al caso di specie, la Cassazione ha ritenuto incensurabile la valutazione del giudice di merito. Poiché il Tribunale aveva accertato – con apprezzamento di fatto non sindacabile in sede di legittimità – che la danneggiata non aveva fornito prova di una condotta di guida prudente, la dinamica del sinistro è risultata incerta.
Venendo meno la prova iniziale spettante all’automobilista, la Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando il diniego al risarcimento e compensando le spese di lite tra la ricorrente e la Regione alla luce dei recenti assestamenti giurisprudenziali sulla materia.
Avv. Sabrina Caporale





