Intervento errato al ginocchio, danno biologico va rapportato alla durata effettiva della vita

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Il Tribunale di Avellino ha chiarito che in tema di responsabilità medica, nell’ipotesi in cui il paziente morto per cause non collegate alla malpractice abbia subito, in vita, una lesione all’integrità psico-fisica per negligenza o imperizia del sanitario, nel caso specifico un intervento errato al ginocchio.

La determinazione del danno biologico risarcibile iure successionis deve avvenire considerando la durata effettiva della vita del danneggiato.

Il risarcimento va commisurato alla quota parte del danno non goduto in ragione della premorienza, calcolata proporzionalmente agli anni di vita residua non vissuti rispetto alle aspettative statistiche (Trib. Avellino, sent. n. 1028 del 26/06/2025).

La vicenda

Un paziente conveniva in giudizio la clinica dove aveva subito un intervento di artoprotesi totale errato al ginocchio e il medico che aveva eseguito l’intervento per chiedere il risarcimento dei danni patiti.

A seguito dell’operazione chirurgica, infatti, l’uomo aveva accusato dolori alla gamba, che si presentava cianotica, ed al piede sinistro, che era “cadente”.
Per tale ragione, i meidici avevano effettuato una serie di esami dai quali erano emerse alcune patologie che avevano reso necessaria l’amputazione parziale di alcune dita del piede, cui era conseguita una significativa limitazione della deambulazione.

Costituitisi in giudizio, i convenuti, oltre ad asserire l’assenza di negligenza o imperizia nell’esecuzione dell’intervento e l’insussistenza del nesso causale tra l’intervento e le complicanze insorte, precisavano che il paziente era stato correttamente informato sui rischi connessi.
Sia la casa di cura che il sanitario, inoltre, chiamavano in causa le rispettive compagnie assicurative.

I risultati della consulenza tecnica d’ufficio

Nel corso del giudizio. il giudice ha disposto una consulenza tecnica d’ufficio dalla quale emergeva un errore tecnico durante l’intervento, consistente in un danno al nervo peroneo.
Altresì, la CTU evidenziava che la prolungata immobilità post-operatoria aveva provocato l’insorgenza di un’ischemia, per la quale era stato necessario ricorrere a un intervento di amputazione delle dita.
I consulenti tecnici quantificavano il danno biologico permanente subito dal paziente nella misura del 20%.

Nelle more del giudizio, il paziente moriva per cause diverse da quelle correlate all’intervento e gli eredi si costituivano in giudizio, domandando il risarcimento dei danni subiti dal loro familiare (danno biologico e patrimoniale).

Le valutazioni del giudice di primo grado

Il giudice di prime cure accertava la responsabilità della clinica e del sanitario confermando quanto era emerso dalla CTU, ossia che l’errore tecnico commesso durante l’intervento chirurgico aveva provocato il danno al nervo peroneo e che la prolungata immobilità post-operatoria aveva causato l’insorgere dell’ischemia.

Il riconoscimento del danno biologico e del danno patrimoniale

In merito al decesso del danneggiato, il Tribunale liquidava il danno biologico tenendo conto del periodo di vita effettivamente vissuto dal paziente dopo l’intervento.

Il primo giudice precisava che in tema di responsabilità medica, nel caso in cui il paziente deceduto per cause non collegate alla malpractice abbia subito, in vita, una lesione all’integrità psico-fisica per negligenza o imperizia del sanitario, il danno biologico risarcibile iure successionis va determinato considerando la durata effettiva della vita del danneggiato, rapportando l’ammontare del risarcimento alla quota parte del danno non goduto in ragione della premorienza, calcolata proporzionalmente agli anni di vita residua non vissuti rispetto alle aspettative statistiche.

Altresì, il Tribunale riconosceva agli eredi del danneggiato il risarcimento del danno patrimoniale, quantificato nelle spese mediche sostenute e documentate.

No al risarcimento per violazione del consenso informato e per i danni iure proprio

Tuttavia, il Tribunale rigettava:

  • la domanda risarcitoria per violazione del consenso informato, dal momento che il modulo di consenso sottoscritto dal paziente era completo e adeguato;
  • la domanda di risarcimento danni iure proprio avanzata dagli eredi, poiché il decesso era avvenuto per cause non legate all’intervento.

La condanna delle compagnie assicurative

Infine, il giudice di primo grado condannava:

  • la compagnia assicurativa della clinica a tenere indenne quest’ultima dagli esborsi dovuti in esecuzione della sentenza, dedotta la franchigia contrattualmente prevista;
  • la compagnia assicurativa del medico a tenere indenne quest’ultimo dagli esborsi dovuti in esecuzione della sentenza, in eccedenza rispetto a quelli previsti dalla polizza della struttura sanitaria.

Avv. Giusy Sgrò

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