A partire dal caso di morte del lavoratore per amianto, la Corte di Cassazione ha precisato che la rendita INAIL ai superstiti, poiché ha natura indennitaria e funzione di copertura del danno biologico e patrimoniale da incapacità lavorativa, non può essere detratta dall’importo liquidato a titolo di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale — danno di natura non patrimoniale tutelato dagli artt. 2,29 e 30 Cost. e risarcibile ai sensi dell’art. 2059 c.c. La compensazione tra indennizzo INAIL e risarcimento civile è ammessa solamente in presenza di poste identiche, cioè quando entrambe le attribuzioni patrimoniali sono destinate al ristoro dello stesso specifico pregiudizio, e non in presenza di mere poste omogenee (Cass. Civ., ord. n. 2624 del 06/02/2026).
La vicenda
Un lavoratore portuale decedeva a causa di un mesotelioma pleurico contratto per inalazione di polveri di amianto mentre svolgeva la sua attività lavorativa. I familiari superstiti adivano le vie legali ai fini del risarcimento del danno da lesione del rapporto parentale a causa della morte del lavoratore per amianto.
Il Tribunale condannava l’Autorità Portuale al risarcimento dei danni, ma detraeva dall’importo liquidato una somma pari alla rendita INAIL spettante ai superstiti, senza distinguere tra la natura del danno coperto dall’indennizzo previdenziale e quella del danno da perdita parentale.
I giudici di merito accoglievano solo in parte il gravame proposto dai parenti del lavoratore deceduto, rideterminando il danno mediante applicazione delle Tabelle di Milano aggiornate al 2022 e correggendo la liquidazione su alcuni aspetti.
Altresì, confermavano la detrazione della rendita INAIL dal risarcimento spettante alla vedova per il danno da perdita del rapporto parentale e rigettavano la domanda di riconoscimento degli interessi compensativi sugli importi liquidati dalla data dell’accaduto fino al saldo.
Il ricorso in Cassazione e la censura
I familiari del dipendente deceduto si rivolgevano alla Corte di Cassazione lamentando, in particolare, la violazione dell’art. 66 n. 4 del T.U. n. 1124/1965 e dell’art. 1223 c.c.
Nello specifico, eccepivano l’arbitraria compensazione operata tra la rendita INAIL e il danno da perdita del rapporto parentale, di natura esclusivamente non patrimoniale, e censuravano il mancato riconoscimento del danno patrimoniale alla vedova.
Le valutazioni della Suprema Corte
La Cassazione dava ragione ai ricorrenti specificando che la Corte territoriale avesse erroneamente identificato il danno ristorato dalla rendita INAIL con il danno da perdita del rapporto parentale e che, al contrario, i due pregiudizi sono del tutto distinti.
Difatti, secondo i giudici di legittimità, mentre il danno da perdita del rapporto parentale è un danno non patrimoniale, che protegge l’interesse all’intangibilità della sfera affettiva e della solidarietà familiare, la rendita INAIL è una prestazione indennitaria e assistenziale — non risarcitoria — che copre il danno biologico e patrimoniale da incapacità lavorativa.
Il Supremo Consesso richiamava consolidato principio di legittimità, secondo il quale la detrazione dell’indennizzo INAIL dal risarcimento civile è ammissibile solamentenel caso in cui entrambi siano stati destinati a ristorare pregiudizi identici (criterio per «poste identiche»), e non semplicemente omogenei. Dal momento che la rendita INAIL non copre il danno da perdita parentale, la stessa non può essere sottratta al relativo risarcimento.
La pronuncia della Corte di Cassazione
I giudici di piazza Cavour concludevano affermando che la rendita INAIL ai superstiti, poiché ha natura indennitaria e funzione di copertura del danno biologico e patrimoniale da incapacità lavorativa, non può essere detratta dalla somma liquidata a titolo di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale — danno di natura non patrimoniale tutelato dagli artt. 2,29 e 30 Cost. e risarcibile ai sensi dell’art. 2059 c.c. La compensazione tra indennizzo INAIL e risarcimento civile è ammessa esclusivamente in presenza di poste identiche, ossia quando entrambe le attribuzioni patrimoniali sono destinate al ristoro dello stesso specifico pregiudizio, e non in presenza di mere poste omogenee.
Avv. Giusy Sgrò





