La Corte d’Appello di Bari ha precisato che in tema di responsabilità medica, sussiste nesso di causalità tra l’omessa o tardiva diagnosi di una patologia e il danno subito dal paziente se, sulla base di un criterio di probabilità, una diagnosi tempestiva avrebbe permesso di evitare o ridurre in modo significativo il rischio di un esito infausto, come la perdita della vista, ovvero di sottoporre il paziente a terapie meno invasive e con maggiori probabilità di successo.
I postumi di carattere estetico che conseguono ad un fatto lesivo della persona possono ricevere un autonomo trattamento risarcitorio, sotto l’aspetto strettamente patrimoniale, qualora provochino ripercussioni negative su un’attività lavorativa già svolta o su un’attività futura, precludendola o rendendola di più difficile conseguimento, in relazione all’età, al sesso del danneggiato ed ad ogni altra utile circostanza particolare; in tutti gli altri casi, il danno estetico non potrà mai essere ritenuto una voce di danno a sé, aggiuntiva ed ulteriore rispetto al danno biologico (Corte d’Appello di Bari, sent. n. 739 del 21/05/2025).
La vicenda
Un soggetto adiva le vie legali lamentando di aver subito danni permanenti con perdita della vista a causa della negligenza di un medico oculista.
Nonostante l’uomo si fosse sottoposto, sin dall’età di otto anni, a varie visite oculistiche presso lo studio del professionista, la malattia di cui era affetto, una displasia fibrosa dello sfenoide, non era stata diagnosticata tempestivamente.
La patologia veniva individuata, purtroppo in stadio avanzato, soltanto diversi anni dopo, in seguito ad alcuni accertamenti specialistici.
Il paziente veniva sottoposto a intervento chirurgico, che, oltre alla perdita della vista all’occhio destro, causava una deformazione ossea del volto.
Il Tribunale rigettava la domanda risarcitoria del danneggiato, poiché rilevava la mancata dimostrazione del nesso causale tra l’omessa diagnosi e la perdita della vista.
Il giudice di prime cure precisava che anche una diagnosi tempestiva non avrebbe evitato l’intervento chirurgico e le relative conseguenze.
Il ricorso alla Corte d’Appello e le risultanze della CTU medico-legale
Il danneggiato si rivolgeva alla Corte d’Appello per impugnare la decisione del primo giudice.
La Corte territoriale riteneva necessario approfondire il caso, pertanto disponeva CTU medico-legale, dalla quale emergeva che in presenza di specifici sintomi rilevati durante le visite oculistiche, sarebbe stato opportuno prescrivere al paziente ulteriori esami diagnostici e che una diagnosi tempestiva avrebbe potuto ridurre in maniera significativa il rischio di perdita della vista.
Risultava, dunque, comprovato ed esistente il nesso di causalità tra il danno subito dal paziente e la omessa condotta del sanitario appellato, in quanto, con una diagnosi precoce della patologia, il visus dell’occhio destro avrebbe potuto essere conservato, così come il campo visivo omolaterale, ma anche il danno estetico sarebbe risultato meno evidente.
All’esito della disamina, il collegio peritale stimava un danno biologico permanente, per la perdita della vista all’occhio destro, del 28% ed il danno estetico legato alla distopia oculare del 15%.
La condanna al risarcimento del danno biologico e del danno estetico
La Corte d’Appello, ritenendo provato il nesso eziologico tra l’omessa diagnosi e il danno patito, condannava il medico e la sua compagnia assicurativa al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali.
Nello specifico, i giudici di secondo grado riconoscevano un risarcimento per il danno biologico permanente, quantificato considerando la perdita della vista e il danno estetico conseguente alla deformazione del volto.
Il principio giuridico
Nel calcolo del risarcimento, la Corte territoriale teneva conto dell’età del danneggiato al momento dell’intervento, delle sofferenze patite e delle conseguenze negative sulla sua vita personale e sociale.
In ordine al danno estetico riconosciuto al paziente, i giudici di secondo grado richiamavano consolidato principio della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale “I postumi di carattere estetico conseguenti ad un fatto lesivo della persona possono ricevere un autonomo trattamento risarcitorio, sotto l’aspetto strettamente patrimoniale, quando provochino ripercussioni negative su un’attività lavorativa già svolta o su un’attività futura, precludendola o rendendola di più difficile conseguimento, in relazione all’età, al sesso del danneggiato ed ad ogni altra utile circostanza particolare; in tutti gli altri casi, il danno estetico non potrà mai essere considerato una voce di danno a sé, aggiuntiva ed ulteriore rispetto al danno biologico”.
Avv. Giusy Sgrò






