La Corte di Cassazione conferma la legittimità del licenziamento di una guardia giurata che ha violato i regolamenti sull’uso delle armi e tardato a chiamare le Forze dell’Ordine. Il giudizio di proporzionalità spetta esclusivamente al giudice di merito (Corte Suprema di Cassazione – Sezione Lavoro – Ordinanza n. 27731 del 17 ottobre 2025).
Il caso: violazioni regolamentari e omissioni operative
Una Guardia Particolare Giurata (GPG), con funzioni di coordinatore del servizio notturno, è stata licenziata per giusta causa a seguito di una condotta ritenuta gravissima dall’azienda. I fatti contestati riguardavano:
- La violazione delle disposizioni regolamentari sulla dotazione e custodia delle armi.
- Il grave ritardo nel richiedere l’intervento delle Forze dell’Ordine in una situazione di emergenza che richiedeva un supporto immediato.
Mentre il Tribunale aveva inizialmente dato ragione al lavoratore, la Corte d’Appello di Firenze aveva ribaltato la decisione, ritenendo il licenziamento della guardia giurata proporzionato alla gravità oggettiva e soggettiva delle mancanze.
Il ricorso: la tesi della sanzione eccessiva
Il lavoratore ha presentato ricorso in Cassazione sostenendo che il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) di settore prevede sanzioni meno gravi (come la sospensione) per condotte ritenute più pericolose, come lo stato di ubriachezza in servizio. Secondo il ricorrente, i suoi errori non erano tali da giustificare la massima sanzione espulsiva.
La Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando il licenziamento sulla base di principi giuridici consolidati:
- Autonomia del Giudice di Merito: il giudizio sulla proporzionalità tra l’infrazione e la sanzione spetta ai giudici di merito (Tribunale e Appello). La Cassazione non può “rifare il processo” o rivalutare i fatti, ma solo verificare che la motivazione della sentenza sia logica e coerente.
- Gravità della mansione: per una guardia giurata, il rispetto rigoroso dei regolamenti sulle armi e la tempestività d’intervento sono elementi essenziali del contratto di lavoro. La violazione di questi doveri rompe irrimediabilmente il vincolo di fiducia con il datore di lavoro.
- Irrilevanza della comparazione astratta con il CCNL: Non basta citare altre sanzioni previste dal contratto collettivo; il giudice deve valutare la condotta concreta. nel caso specifico, il ruolo di coordinatore del lavoratore aggravava ulteriormente la sua responsabilità.
Conseguenze processuali: la “definizione accelerata”
Un aspetto interessante dell’ordinanza è l’applicazione del nuovo rito accelerato (art. 380-bis c.p.c.). Poiché il ricorso è stato ritenuto “manifestamente infondato”, la Corte ha condannato il ricorrente non solo al pagamento delle spese legali, ma anche a:
- Una sanzione di 2.000 euro in favore dell’azienda per lite temeraria.
- Una sanzione di 2.000 euro in favore della Cassa delle Ammende.
Avv. Sabrina Caporale





