Assegno divorzile, fare la casalinga non basta: serve la prova del sacrificio lavorativo

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La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da una donna di sessantacinque anni, priva di reddito e affetta da patologie oculari invalidanti, che contestava la riduzione dell’assegno divorzile da Euro 400 a Euro 250 mensili, nonostante l’ex marito percepisse una pensione di circa 2.700 Euro mensili e lei avesse svolto per l’intera durata del ventennale matrimonio il ruolo di casalinga. La pronuncia — pur nella sua brevità — offre un contributo di chiarezza su uno dei temi più delicati e dibattuti del diritto di famiglia: i presupposti della funzione perequativo-compensativa dell’assegno divorzile e, in particolare, la necessità di una prova rigorosa del nesso causale tra le scelte di vita compiute durante il matrimonio e lo squilibrio economico esistente al momento del divorzio (Corte di Cassazione, I civile, ordinanza 22 maggio 2026, n. 15661).

Il caso

I fatti essenziali erano i seguenti: la ricorrente, separata dal 2004 e divorziata, non aveva lavorato dal momento della separazione; le due figlie della coppia, al momento della separazione, avevano rispettivamente 15 e 10 anni; la donna viveva in un appartamento in comproprietà con i fratelli; l’ex marito conviveva con un’altra persona, dalla quale aveva avuto un figlio. Il decreto presidenziale aveva fissato l’assegno divorzile in Euro 400 mensili, ma il giudice di primo grado lo aveva ridotto Euro 250, e la Corte d’Appello di Torino aveva confermato questa riduzione, rilevando — tra l’altro — che dal 2005 la ricorrente non aveva dimostrato di aver mai cercato un’occupazione lavorativa.

Davanti alla Cassazione, la ricorrente aveva articolato quattro motivi, tutti convergenti su un nucleo comune: la sproporzione economica tra le parti (Euro 250 contro una pensione di Euro 2.700), il contributo dato alla famiglia per vent’anni come casalinga, le sue attuali condizioni di salute e di età, e la violazione dei principi costituzionali di solidarietà e pari dignità.

La funzione perequativo-compensativa: struttura e presupposti

La pronuncia prende le mosse dai due pilastri giurisprudenziali più recenti in materia. Il primo è il principio affermato con Cass. n. 27945/2023, secondo cui la funzione perequativo-compensativa dell’assegno divorzile presuppone che il coniuge economicamente più debole abbia sacrificato occasioni lavorative o di crescita professionale per dedicarsi alla famiglia, restando irrilevanti le motivazioni soggettive della scelta (siano esse affettive o di mera opportunità economico-relazionale), perché ciò che conta è che la scelta sia stata accettata e condivisa dall’altro coniuge e abbia prodotto uno squilibrio nelle rispettive posizioni reddituali e patrimoniali.

Il secondo è il principio ribadito da Cass. n. 26520/2024: l’assegno divorzile con funzione perequativo-compensativa presuppone un rigoroso accertamento del nesso causale tra lo squilibrio reddituale e patrimoniale presente al momento del divorzio e il sacrificio compiuto dal coniuge più debole a favore delle esigenze familiari. In assenza di prova di tale nesso causale, l’assegno può essere riconosciuto solo per esigenze strettamente assistenziali — cioè in ragione del solo stato di bisogno del coniuge più debole e dell’incapacità di provvedere al proprio mantenimento.

Il nodo della prova: il sacrificio di occasioni lavorative concrete

Il punto centrale della pronuncia è la distinzione — spesso sottovalutata nella pratica — tra due diversi profili che la ricorrente aveva sovrapposto: da un lato, il fatto di aver svolto il ruolo di casalinga per vent’anni; dall’altro, il fatto di aver sacrificato concrete occasioni lavorative in ragione di quella scelta.

La Cassazione chiarisce che il primo profilo, da solo, non è sufficiente a fondare la funzione compensativa dell’assegno. Affermare genericamente di aver fatto la casalinga per la durata del matrimonio non prova che, in assenza di quella scelta, la ricorrente avrebbe costruito una carriera lavorativa autonoma e conseguito redditi propri. La funzione compensativa dell’assegno mira a ristorare lo squilibrio che deriva dall’impiego delle proprie energie e attitudini in seno alla famiglia piuttosto che in attività lavorative: ma affinché tale squilibrio sia risarcibile, occorre che vi fossero effettivamente opportunità di lavoro sacrificate, che la parte richiedente fosse in grado di coglierle e che la scelta familiare sia stata la ragione causale della loro rinuncia.

Nel caso di specie, la ricorrente non aveva allegato di aver rinunciato a specifiche opportunità lavorative, né aveva censurato la sentenza impugnata sul punto decisivo: la mancata prova, accertata da entrambi i giudici di merito, di qualsiasi ricerca di lavoro dal 2005 in poi. Questa lacuna probatoria era fatale: se la ricorrente non aveva cercato lavoro nemmeno dopo la separazione, quando le figlie erano già adolescenti, era difficile sostenere che durante il matrimonio avesse sacrificato concrete occasioni lavorative. Il semplice riferimento alla durata del matrimonio e al ruolo domestico svolto non costituisce prova del nesso causale richiesto.

Le condizioni di salute e l’elemento assistenziale

La ricorrente aveva anche invocato le proprie condizioni di salute — patologie oculari invalidanti — come elemento che rendeva impossibile, per una donna di sessantacinque anni, trovare un’occupazione dignitosa, e quindi come ragione per un assegno più elevato in chiave assistenziale. La Cassazione ha ritenuto anche questo argomento insufficiente, osservando che l’allegazione delle patologie era generica sia quanto alla natura delle patologie stesse sia quanto alla data di insorgenza. In sostanza: non era stato chiarito se le patologie oculari fossero preesistenti alla separazione o insorte successivamente, né quale fosse il loro grado di incidenza sulla capacità lavorativa in concreto.

Questo rilievo — apparentemente formale — nasconde una questione sostanziale importante: ai fini della componente assistenziale dell’assegno, lo stato di bisogno del coniuge deve essere valutato in modo attuale e specifico, non in modo generico o presuntivo. L’età avanzata e le condizioni di salute sono elementi rilevanti, ma devono essere provati e circostanziati nella loro incidenza sulla capacità di produrre reddito.

Il bilanciamento con la nuova famiglia dell’ex marito

Un elemento che la Corte d’Appello aveva considerato — e che la Cassazione non censura — era la nuova situazione familiare dell’ex marito: la convivenza con una nuova compagna e la nascita di un altro figlio. Questo fattore incide sulla determinazione dell’assegno in quanto riduce la capacità economica del soggetto obbligato, che deve far fronte anche agli oneri della nuova famiglia. La sentenza non sviluppa questo profilo in modo autonomo, ma la sua menzione conferma che la determinazione dell’assegno divorzile richiede una valutazione globale e dinamica della situazione patrimoniale e familiare di entrambi gli ex coniugi al momento della decisione, non una cristallizzazione della situazione esistente al momento del divorzio.

Conclusioni

La pronuncia si inserisce nella traiettoria interpretativa tracciata dalla Cassazione dopo la svolta delle Sezioni Unite del 2018 (Ant. n. 18287), che aveva superato il criterio del tenore di vita matrimoniale introducendo una valutazione plurifunzionale dell’assegno divorzile. La componente perequativo-compensativa — teoricamente la più favorevole per il coniuge che ha dedicato la vita alla famiglia — richiede però un onere probatorio rigoroso che nella pratica si rivela spesso difficile da assolvere.

Per i difensori che assistono coniugi richiedenti l’assegno divorzile con funzione compensativa, la sentenza indica con chiarezza la strategia probatoria necessaria: non è sufficiente documentare il ruolo familiare svolto, ma occorre allegare e provare in modo specifico le occasioni lavorative concrete a cui il coniuge ha rinunciato, eventualmente attraverso documentazione attestante percorsi di studio interrotti, offerte di lavoro declinate, progressioni di carriera sacrificate, o riduzioni dell’impegno lavorativo concordate con l’altro coniuge. Solo questa prova consente al giudice di accertare il nesso causale tra la scelta familiare e lo squilibrio economico, e di riconoscere all’assegno quella funzione riparatoria che la legge e la giurisprudenza gli attribuiscono.

Avv. Sabrina Caporale

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