Assegno di mantenimento alla ex moglie a prescindere dalle ragioni della scelta (Cass. civ., sez. I, 4 ottobre 2023, n. 27945).

Valutazione comparativa delle condizioni dei coniugi ai fini dell’assegno alla ex moglie che si è sempre dedicata alla famiglia.

La Corte d’Appello di Perugia confermava il primo grado che non aveva ritenuto sussistenti i presupposti per l’attribuzione di un assegno divorzile in favore della ex moglie.

La donna ricorre in Cassazione con un unico motivo di censura. Deduce la violazione e falsa applicazione della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, nella parte in cui il Giudice di merito ha respinto la richiesta di attribuzione dell’assegno divorzile.

I Giudici di appello, reputando irrilevante la situazione di palese disparità reddituale tra gli ex coniugi, hanno erroneamente considerato l’autosufficienza economica della donna, rigettando la domanda. Invece, secondo la tesi della soccombente, andava tenuta in considerazione  la funzione perequativo-compensativa dell’assegno, e andava effettuata una valutazione in concreto in ordine all’adeguatezza del reddito della ricorrente, rapportandolo al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare. Ed ancora, la donna deduce errato rilievo alla ritenuta mancanza di prova del fatto che l’incremento del patrimonio dell’ex marito, avveratosi nel corso di matrimonio, avesse “esclusiva giustificazione” nell’attività familiare della ricorrente, perché la norma non richiede tale esclusività, essendo necessario e sufficiente che sia stato prestato un contributo personale e duraturo alle esigenze della famiglia.

Ha, infine, criticato la decisione di appello nella parte in cui, accertato il contributo della ricorrente alla vita familiare, ha rigettato la domanda di attribuzione dell’assegno, in assenza della dimostrazione che il menzionato contributo avesse assunto la connotazione di “dedizione esclusiva”, evidenziando che l’assegno deve essere corrisposto ogni volta in cui risulti l’assunzione di un impegno familiare con sacrificio di quello lavorativo.

Le censure della donna sono fondate.

La giurisprudenza più recente (Cass., Sez. U, Sentenza n. 18287 dell’11/07/2018) ha stabilito che il riconoscimento dell’assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi dell’ex coniuge istante e dell’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive.

I criteri di attribuzione dell’assegno di mantenimento (divorzile) non dipendono dal tenore di vita goduto durante il matrimonio. Di talchè il giudizio sulla attribuzione dell’assegno divorzile, deve essere espresso previa valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all’età dell’avente diritto.

In altre parole, il Giudice del merito deve accertare la necessità di compensare il coniuge economicamente più debole per il particolare contributo dato, durante la vita matrimoniale, alla formazione del patrimonio comune o dell’altro coniuge, nella constatata sussistenza di uno squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi che trovi ragione nelle scelte fatte durante il matrimonio.

Infine, con riferimento all’onere della prova in materia di assegno di mantenimento viene richiamata la pronuncia delle Sezioni Unite n. 32198/2021 con cui è stato affermato che : «l’instaurazione di una stabile convivenza di fatto con una terza persona non necessariamente esclude la possibilità per l’ex coniuge di ottenere l’attribuzione di un assegno divorzile, sia pure limitatamente alla componente perequativo-compensativa, e il richiedente deve fornire la prova del contributo offerto alla comunione familiare, dell’eventuale rinuncia concordata ad occasioni lavorative e di crescita professionale in costanza di matrimonio, dell’apporto fornito alla realizzazione del patrimonio familiare e personale dell’ex coniuge».

Applicando tali principi al caso di specie, la pronuncia della Corte di Appello non risulta allineata alla giurisprudenza.

La sentenza impugnata viene cassata con rinvio alla Corte territoriale.

Avv. Emanuela Foligno

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