La quantificazione dell’assegno divorzile deve essere effettuata in base a una valutazione comparativa economica della situazione patrimoniale e reddituale delle parti. (Cass. civ., sez. I, 23 novembre 2023, n. 32610).

La vicenda

L’ex moglie ha presentato ricorso per cassazione con tre censure avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze, resa in giudizio divorzile che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aumentava l’assegno divorzile previsto a favore della ex moglie, da €500,00 ad €700,00 mensili, oltre ISTAT, mentre confermava la misura dell’assegno di mantenimento per il figlio in €1.000,00, come già prevista in primo grado.

La donna lamenta che la Corte di appello non avrebbe applicato i criteri idonei per la corretta liquidazione dell’assegno divorzile. Nello specifico non sarebbe stato considerato il guadagno mensile del marito (8.000,00-10.000,00 euro) e deduce di avere diritto al 40% al netto delle imposte. Pertanto, l’importo riconosciutole non soddisferebbe la funzione assistenziale e non svolgerebbe alcuna funzione compensativa e perequativa, nonostante ella si sia dedicata alla cura esclusiva della famiglia e del figlio e sia ora invalida al 40%, Deduce, infine, che la ricostituzione di un nucleo familiare da parte dell’ex coniuge e la sopravvenienza di nuova progenie non dovrebbe pregiudicare i suoi diritti.

La censura è fondata.

Le Sezioni Unite hanno puntualizzato che il riconoscimento dell’assegno di divorzio in favore dell’ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi dell’ex coniuge istante e dell’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati previsti dalle norme, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell’assegno. Inoltre, il giudizio deve essere espresso ponendo una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all’età dell’avente diritto.

La funzione compensativa e perequativa dell’assegno divorzile

La funzione compensativa e perequativa è stata rimarcata anche recentemente e la Corte dà continuità a tali principi evidenziando che i Giudici di appello non li hanno correttamente applicati.

Difatti, la Corte di Firenze, laddove ha riconosciuto l’assegno in funzione assistenziale, ha illustrato con dovizia lo stato di disoccupazione della signora, la impossibilità di inserirsi nel mondo del lavoro per età ed invalidità parziale, le modeste condizioni economiche, la circostanza che abiti in una casa di famiglia in comproprietà con altri parenti e che non può mettere a reddito la parte inutilizzata perché non è unica proprietaria. Tuttavia, la Corte non ha illustrato l’effettiva situazione patrimoniale e reddituale del marito in relazione alla quale, una volta accertato l’an, l’assegno andava quantificato, previo raffronta con le contrapposte condizioni economiche dell’ex coniuge, e non ha chiarito come sia pervenuta alla quantificazione complessivamente assunta e in che misura le differenti voci (assistenziale, compensativa, perequativa) abbiano inciso nella sua determinazione.

La sentenza viene, quindi, cassata sul punto, infondato il secondo motivo e assorbito il terzo, rinvia alla Corte di Firenze in diversa composizione.

Avv. Emanuela Foligno

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