Assegno sociale e assegno divorzile non si escludono a vicenda

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Assegno sociale e assegno divorzile non sono collegati

Assegno sociale e assegno divorzile non sono collegati (Cass. civ., sez. lav., 11 settembre 2023, n. 26287).

Il lavoratore può ottenere l’assegno sociale anche se non ha avanzato pretese economiche nei confronti del coniuge in sede di divorzio.

L’INPS rigettava la richiesta del lavoratore volta all’ottenimento dell’assegno sociale deducendo come insussistente lo stato di bisogno poiché l’interessato non aveva avanzato pretese economiche nei confronti dell’ex coniuge in sede divorzile. I Giudici di merito, di entrambi i gradi, confermavano il rigetto dell’emolumento e la tesi dell’INPS.

Secondo la tesi dell’avente diritto i Giudici di appello avrebbero dovuto esaminare,  come invece richiesto dalla normativa, solo i redditi effettivamente percepiti.  Inoltre, viene evidenziato che la condizione reddituale dell’ex coniuge non avrebbe consentito la corresponsione di alcun assegno di mantenimento.

La vicenda approda in Cassazione.

La Suprema Corte – che ritiene il ricorso fondato –  delinea la ratio dell’assegno sociale, che è strumento esclusivamente collegato allo stato di bisogno. In tale ottica, non rileva che il soggetto non abbia richiesto, o abbia rinunziato, all’assegno divorzile da parte dell’ex coniuge. L’assegno divorzile, difatti, ha lo scopo di equilibrare dal punto di vista economico la situazione dei coniugi e il contributo personale degli stessi al menage familiare.

Nello specifico viene ribadito che «il diritto alla corresponsione dell’assegno sociale prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, stato desunto dall’assenza di redditi, o dall’insufficienza di quelli percepiti, in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, restando irrilevanti eventuali altri indici di autosufficienza economica o redditi potenziali, quali quelli derivanti dall’assegno di mantenimento che il titolare abbia omesso di richiedere al coniuge separato, e senza che tale mancata richiesta possa essere equiparata all’assenza di uno stato di bisogno».

Ciò si presenta conforme a precedenti pronunzie di legittimità.

La mancata richiesta da parte del soggetto che mira ad ottenere l’assegno sociale, dell’importo dovuto dall’ex coniuge a titolo di assegno divorzile, non può avere rilevanza, poiché ”non è previsto che lo stato di bisogno, per essere normativamente rilevante, debba essere anche incolpevole”.

Per tali ragioni la decisione d’appello viene cassata con rinvio.

Avv. Emanuela Foligno

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