La convivenza è rilevante ai fini determinazione dell’assegno divorzile?

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Finalmente la decisione delle Sezioni Unite su un argomento molto importante: la convivenza prematrimoniale è rilevante ai fini della determinazione dell’assegno divorzile?
Le Sezioni Unite hanno fornito una svolta evolutiva in campo del diritto di famiglia riconoscendo l’importanza della convivenza nella determinazione dell’assegno divorzile.

Una svolta nel diritto di famiglia

Con la sentenza n. 35385 del 18 dicembre 2023, le Sezioni Unite Civili hanno enunciato il seguente principio:
“ai fini dell’attribuzione e della quantificazione, ai sensi dell’art. 5, comma 6, l. n. 898 del 1970, dell’assegno divorzile, avente natura, oltre che assistenziale, anche perequativo-compensativa, nei casi peculiari in cui il matrimonio si ricolleghi a una convivenza prematrimoniale della coppia, avente i connotati di stabilità e continuità, in ragione di un progetto di vita comune, dal quale discendano anche reciproche contribuzioni economiche, laddove emerga una relazione di continuità tra la fase «di fatto» di quella medesima unione e la fase «giuridica» del vincolo matrimoniale, va computato anche il periodo della convivenza prematrimoniale, ai fini della necessaria verifica del contributo fornito dal richiedente l’assegno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei coniugi, occorrendo vagliare l’esistenza, durante la convivenza prematrimoniale, di scelte condivise dalla coppia che abbiano conformato la vita all’interno del matrimonio e cui si possano ricollegare, con accertamento del relativo nesso causale, sacrifici o rinunce, in particolare, alla vita lavorativa/professionale del coniuge economicamente più debole, che sia risultato incapace di garantirsi un mantenimento adeguato, successivamente al divorzio”.

Le Sezioni Unite, con questa attesa decisione, specificamente riferita all’aspetto dell’assegno divorzile, cristallizzano anche un altro importante concetto.
Ovverosia: è sempre da valutarsi l’esistenza di un progetto di vita comune della coppia anche se non vi è concreta convivenza. Difatti, “il progetto di vita comune” è stato di recente valorizzato dalla Corte di Cassazione, con riferimento al diritto di mantenere l’assegno di mantenimento anche a seguito di relazione stabile con altro partner che non aveva il carattere della convivenza.

La vicenda giuridica

La donna, senza occupazione lavorativa e con un figlio maggiorenne non autosufficiente, impugna la sentenza della Corte di Appello che le riduceva l’assegno divorzile riconosciuto dal Tribunale. La ricorrente lamenta in Cassazione che i Giudici d’Appello – ai fini della determinazione dell’importo dell’assegno – tenevano conto della durata breve del matrimonio (7 anni), escludendo il lungo periodo di convivenza more uxorio della coppia prima del matrimonio.
La Corte di Cassazione ha rimesso al Primo Presidente della Corte per le valutazioni di sua competenza in ordine alla possibile assegnazione alle Sezioni Unite della questione “se ai fini della determinazione dell’assegno divorzile, si deve tener conto anche del periodo di convivenza prematrimoniale” (Cass. n. 30671 del 2022 vedi: Il periodo di convivenza ai fini dell’assegno di mantenimento).

Convivenza e matrimonio

La questione è stata passata alle Sezioni Unite, le quali, attraverso una interpretazione “evolutiva” del diritto di famiglia (più confacente al momento storico attuale, che registra la continua crescita delle convivenze), collega la determinazione dell’assegno di divorzio alla convivenza prematrimoniale ai fini della determinazione dell’assegno di divorzio.
Infatti, viene dato atto che “la convivenza prima delle nozze è ormai un fenomeno di costume sempre più radicato nei comportamenti della nostra società” e ne trae le dovute conseguenze soprattutto nelle ipotesi in cui in quel periodo siano state fatte scelte di vita e professionali determinanti.
Detto in altri termini, convivenza e matrimonio “sono comunque modelli familiari dai quali scaturiscono obblighi di solidarietà morale e materiale, anche a seguito della cessazione dell’unione istituzionale e dell’unione di fatto”.
Pertanto, nella definizione dell’assegno di divorzio, non possono esservi differenze tra il comportamento dei coniugi nella fase prematrimoniale e in quella coniugale, soprattutto con riguardo alle scelte comuni di organizzazione della vita familiare e riparto dei rispettivi ruoli.
Già in passato, è stata evidenziata la necessità di tener conto della convivenza prematrimoniale nel giudizio sulla ripartizione della pensione di reversibilità tra il coniuge divorziato e il coniuge superstite, al fine di non penalizzare quest’ultimo nei casi nei quali la più lunga durata del primo matrimonio rispetto a quello del secondo sia stata in concreto compensata dal lungo periodo di convivenza precedente al secondo matrimonio.

Avv. Emanuela Foligno

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