Crollo del solaio, l’inquilina rimane ferita ma non è colpa del proprietario

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Foto di repertorio

Se il proprietario non è informato della situazione di dissesto del soffitto, non può essere ritenuto responsabile per negligenza o imprudenza e quindi non risponde delle lesioni all’inquilina a causa del crollo del solaio. Questa la decisione della quarta sezione della Cassazione penale (7 dicembre 2023, n. 48531) chiamata a esprimersi sulla questione dal ricorso dell’inquilina.

I fatti

Il solaio di un appartamento dato in affitto crolla ferendo l’inquilina che riporta “lesioni personali, giudicate guaribili in otto giorni, causate dalla caduta di calcinacci”. Il proprietario, all’estero da anni, ha riferito di non essere a conoscenza delle condizioni strutturali della casa e di non aver ricevuto alcuna comunicazione in merito.

La vicenda giuridica

Il Tribunale di Termini Imerese, decidendo in sede di appello avverso la sentenza di condanna del Giudice di Pace, in riforma della pronuncia di primo grado, assolve il proprietario dell’appartamento dal reato di lesioni colpose a causa del crollo del solaio, in quanto insussistente la consapevolezza della situazione pericolosa che aveva generato l’infortunio occorso alla inquilina.

La donna ricorre in Cassazione, ai soli effetti civili, sostenendo che andrebbe censurata la decisione secondo cui il proprietario dell’appartamento non aveva avuto conoscenza dello stato dell’immobile e del dissesto che aveva causato il crollo del solaio e quindi le lesioni.

A sostegno di tale tesi la donna afferma che in ordine alla responsabilità colposa del proprietario, le sezioni civili della Corte di Cassazione hanno più volte affermato che questa “può essere esclusa soltanto ove si dimostri che i danni da rovina di edificio siano dipesi da caso fortuito o da ragioni non riconducibili a difetti di fabbricazione o manutenzione.”

La Suprema Corte reputa le censure non fondate.

È stato appurato in secondo grado che il proprietario dell’appartamento non era stato portato a conoscenza della situazione di dissesto esistente all’interno dell’immobile. Inoltre dal processo di merito è emerso che l’imputato si era da tempo stabilito all’estero, allontanandosi dai luoghi in cui si trovava l’immobile locato e che della situazione di pericolo dell’appartamento l’inquilina non informava neppure il padre dell’imputato, cui solitamente si rivolgeva per le questioni inerenti il rapporto di locazione.

Pertanto, la mancata conoscenza del pericolo di crollo del solaio non ha consentito un tempestivo intervento, da parte del proprietario dell’immobile, per scongiurare gli effetti lesivi patiti dalla inquilina.

Detto ciò gli Ermellini precisano che “sebbene il proprietario dell’immobile rivesta una posizione di garanzia nei confronti del conduttore, discendente dalla proprietà della cosa e dal contratto di locazione, deve andare assolto per carenza di profili di colpa a lui ascrivibili”.

Avv. Emanuela Folignoù

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