Espropriazioni, indennità di occupazione comprende anche gli immobili sul terreno

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La Corte di Cassazione ha recentemente chiarito che l’indennità di occupazione legittima va commisurata all’indennità di espropriazione effettivamente dovuta, intesa unitariamente, pertanto non è possibile scindere il valore del terreno da quello degli immobili quando si tratta di calcolare il compenso per il periodo di occupazione precedente al decreto definitivo.

Inoltre, l’art. 50, primo comma, del D.P.R. 8 giugno 2001 n° 327, richiamato dall’art. 22-bis, quarto comma, dello stesso Decreto – nella parte in cui dispone che nel caso di occupazione di un’area, al proprietario spetta per ogni anno una indennità per ogni anno pari ad un dodicesimo di quanto sarebbe dovuto nel caso di esproprio dell’area – va interpretato nel senso che il termine “area” comprende non soltanto il terreno, ma anche gli edifici che insistono su di esso (Cass., ord. n. 5605 del 12/03/2026).

La vicenda

Un proprietario subiva da un ente gestore per la realizzazione di opere stradali l’espropriazione dei propri immobili su cui erano state edificate due unità immobiliari, di cui una destinata ad abitazione primaria, e l’altra, adiacente, destinata a deposito attrezzi agricoli, ed accettava l’indennità determinata dalla terna arbitrale, prevista dall’art. 21 del D.P.R. n° 327/2001, in complessivi euro 629.154,02 (di cui euro 464.127,75 per fabbricati, euro 121.881,00 per il terreno ed euro 43.145,00 per altri oneri).

Tuttavia, nel decreto di esproprio l’indennità di occupazione veniva liquidata dall’ente espropriante in euro 14.598,64, calcolando i dodicesimi previsti dall’art. 50 del D.P.R. n° 327/2001 sulla sola indennità riferibile al terreno, piuttosto che sull’intero indennizzo dovuto per l’ablazione degli immobili.

Proposta opposizione, la Corte d’Appello rigettava il ricorso.

Secondo i giudici di secondo grado, l’art. 50 del Testo Unico sulle espropriazioni parla genericamente di “area”, escludendo, quindi, i volumi e i manufatti.

La Corte territoriale sosteneva che l’occupazione dell’area avrebbe assorbito quella degli immobili, e liquidare una somma superiore avrebbe portato a un ingiusto arricchimento del proprietario.

Il ricorso in Cassazione e le censure

A questo punto il caso approdava in Cassazione, davanti alla quale l’espropriato lamentava:

  • la violazione e la falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 22-bis, quinto comma, e dell’art. 50 del D.P.R. 8 giugno 2011 n° 327;
  • la violazione e la falsa applicazione degli artt. 22- bis, quinto comma, e 50 del D.P.R. 8 giugno 2011 n° 327 relativamente all’art. 12 delle preleggi.

Secondo il ricorrente, il termine “area” non andava interpretato in senso letterale e restrittivo come solo suolo, bensì in senso ampio, come bene immobile o cespite oggetto di ablazione.

L’indennità di occupazione va calcolata sul valore complessivo del bene compresivo degli edifici

I giudici di legittimità, nel ritenere fondati i motivi di ricorso, affermavano che L’indennità di occupazione temporanea (ragguagliata ad un dodicesimo dell’indennità di esproprio), va calcolata sull’intero ammontare di tale ultima indennità, non potendosi scindere le somme a titolo di indennità per la perdita dell’area espropriata ed a titolo di indennità per i danni alla parte residua, per poi calcolare l’indennità di occupazione solo sulla prima.

In virtù del predetto principio, secondo la Suprema Corte, l’indennità di occupazione non poteva, quindi, essere liquidata solo con riferimento al valore attribuito all’area di sedime del bene.

Altresì, per i giudici di piazza Cavour, risultava contraddittoria la tesi dei giudici d’Appello, i quali, dopo aver premesso che il termine “area” poteva riferirsi solo al terreno, avevano aggiunto anche che l’occupazione dell’area implicasse necessariamente anche l’occupazione – o, quanto meno, la sottrazione di disponibilità in capo all’espropriando – di tutti gli immobili insistenti su quell’area.

Il Supremo Consesso concludeva sottolineando che l’art. 50, primo comma, del D.P.R. 8 giugno 2001 n° 327, richiamato dall’art. 22-bis, quarto comma, dello stesso Decreto – nella parte in cui dispone che nel caso di occupazione di un’area, al proprietario spetta per ciascun anno un’indennità pari ad un dodicesimo di quanto sarebbe dovuto nel caso di esproprio dell’area – va interpretato nel senso che il termine “area” comprende non soltanto il suolo, ma anche gli immobili che insistono su di esso.

In virtù di ciò, il Tribunale Supremo accoglieva i due motivi di ricorso e cassavala sentenza con rinvio alla Corte d’Appello, in diversa composizione, anche per le spese di giudizio.

Avv. Giusy Sgrò

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