La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 10577/2026, ha ribadito un principio fondamentale a tutela del paziente nelle controversie di malpractice medica: il danneggiato non è tenuto a individuare con precisione l’errore tecnico commesso dai sanitari, essendo sufficiente l’allegazione del nesso causale tra la complessiva prestazione resa e il danno patito (Corte di Cassazione, III civile, ordinanza 21 aprile 2026, n. 10577).
Il caso: un calvario di sei interventi chirurgici
La vicenda trae origine dal ricorso degli eredi di un paziente che, tra il 2002 e il 2003, aveva subito ben sei interventi chirurgici presso il Policlinico di Foggia a seguito di una patologia diverticolare. Mentre i primi gradi di giudizio avevano rigettato la domanda risarcitoria, la Corte d’Appello di Bari era incorsa in un errore di interpretazione procedurale: pur avendo la CTU riscontrato profili di negligenza in ordine al quarto intervento (di ricanalizzazione colon-rettale), i giudici baresi avevano ritenuto tale profilo non risarcibile perché “non specificamente allegato” dalle parti, che si erano concentrate maggiormente sul primo intervento della serie.
Allegazione e “tecnicismo” della prova
Il cuore della decisione della Terza Sezione Civile risiede nella critica al formalismo eccessivo della Corte d’Appello. Gli Ermellini hanno chiarito che l’onere di allegazione del paziente deve essere commisurato alla sua concreta possibilità di conoscere gli aspetti tecnici della vicenda…





