La Corte di Cassazione, con la recente sentenza della Sesta Sezione Penale, è tornata a fare chiarezza sull’applicazione nel tempo di Codice Rosso e sospensione condizionale, sanzioni accessorie introdotte dalla Legge 19 luglio 2019, n. 69. Il nodo centrale della vicenda riguarda l’obbligatorietà di subordinare la sospensione condizionale della pena alla partecipazione a percorsi di recupero per i condannati di reati abituali, come i maltrattamenti in famiglia (Corte di Cassazione, sesta penale, sentenza 23 aprile 2026, n. 14739).
Il caso e il ricorso del Procuratore Generale
Il caso trae origine da una sentenza della Corte di appello di Perugia che, nel rideterminare la pena per il reato di cui all’art. 572 c.p. a carico di un imputato, aveva concesso la sospensione condizionale della pena senza tuttavia porre alcun obbligo di recupero.
Il Procuratore Generale ha impugnato la decisione, lamentando la violazione dell’art. 165, quinto comma, c.p. Secondo il ricorrente, poiché le condotte vessatorie si erano protratte fino all’ottobre 2019 (quindi dopo l’entrata in vigore del Codice Rosso nell’agosto dello stesso anno), il giudice non avrebbe potuto ignorare il nuovo regime sanzionatorio, più severo, che impone percorsi specifici presso enti di prevenzione e assistenza psicologica.
Il principio di unitarietà del reato abituale
La Suprema Corte ha accolto il ricorso, ribadendo un orientamento ormai consolidato ma fondamentale per la gestione dei reati di durata. Il punto cardine è la natura del delitto di maltrattamenti: essendo un reato abituale, esso si considera consumato solo con l’ultima condotta posta in essere.
Se la serie di vessazioni continua sotto la vigenza di una nuova legge più sfavorevole, quest’ultima si applica all’intero episodio delittuoso. Non si tratta di un’applicazione retroattiva della norma penale (vietata dall’art. 2 c.p. e dall’art. 25 Cost.), ma della constatazione che il reato è giunto a compimento quando la nuova norma era già in vigore.
“Il delitto di maltrattamenti in famiglia si consuma con la cessazione dell’abitualità delle condotte… qualora la condotta si sia protratta successivamente all’entrata in vigore della legge n. 69 del 2019, si applica il regime sanzionatorio più sfavorevole.”
Le conseguenze procedurali
La Cassazione ha chiarito che l’omessa previsione del percorso di recupero costituisce un vero e proprio vizio di legge. Tuttavia, i giudici di legittimità hanno disposto l’annullamento con rinvio (e non senza rinvio), poiché spetta al giudice di merito il compito di: individuare l’ente o l’associazione idonea sul territorio; stabilire la durata e le modalità dello specifico percorso di recupero.
Questa sentenza conferma il rigore del legislatore e della giurisprudenza nel contrasto alla violenza domestica. La sospensione condizionale non è più un “assegno in bianco”, ma diventa uno strumento di prevenzione attiva: il beneficio rimane tale solo se il condannato accetta di sottoporsi a un iter di revisione critica del proprio operato. Per i legali e i magistrati, il messaggio è chiaro: nei reati di durata, il “tempo del commesso” è quello dell’ultima azione, e con esso scattano tutti gli obblighi normativi vigenti a quel momento.
Avv. Sabrina Caporale






