CTU, chiarimenti e integrazioni non valgono come nuovo incarico: compenso è unico

0
tavola-rotonda-CTU-accademia-della-medicina-legale

La Cassazione torna a chiarire i limiti della liquidazione dei compensi del CTU: chiarimenti e integrazioni non configurano un nuovo incarico ed è quindi illegittima la liquidazione basata su una “doppia” consulenza.

La Corte di Cassazione è tornata a fare chiarezza sui criteri di liquidazione dei compensi spettanti ai Consulenti Tecnici d’Ufficio (CTU), ponendo un freno alla prassi di liquidare onorari distinti per le attività di chiarimento o integrazione della relazione peritale (Corte di Cassazione, II civile, ordinanza 16 aprile 2026, n. 9830).

Il caso: la “moltiplicazione” delle consulenze

La vicenda nasce da un’opposizione proposta da un istituto bancario avverso un decreto di liquidazione emesso dal Tribunale di Benevento. Il giudice di merito aveva liquidato al consulente un compenso calcolato sulla base di due distinte consulenze, ritenendo che i chiarimenti e i integrazioni del CTU richiesti dopo il deposito della prima relazione costituissero un secondo, autonomo incarico.

Il Tribunale aveva inoltre determinato le vacazioni (il parametro temporale del compenso) basandosi semplicemente sui giorni concessi per il deposito, anziché sulle ore di attività effettivamente prestate.

Il principio di onnicomprensività

Accogliendo il ricorso della Banca, la Suprema Corte ha cassato il provvedimento, ricordando che ai sensi dell’art. 29 del D.M. 30 maggio 2002, gli onorari di consulenza sono onnicomprensivi.

Il compenso spettante al CTU copre non solo la redazione della relazione, ma anche la partecipazione alle udienze e “ogni altra attività concernente i quesiti”. Di conseguenza, i chiarimenti non possono essere considerati un’attività ulteriore ed estranea, bensì una prestazione complementare e integrativa: necessaria a rendere esaustiva la relazione originaria; funzionalmente collegata: dipendente dall’incarico principale già remunerato.

Secondo gli Ermellini, qualora il Giudice ordini al consulente di “diffondersi più particolareggiatamente” o di rispondere alle osservazioni delle parti, non sta conferendo un incarico suppletivo, ma sta chiedendo l’adempimento completo della prestazione già pattuita.

Il computo delle vacazioni

Sebbene assorbiti dall’accoglimento del primo motivo, l’ordinanza tocca implicitamente anche il tema del calcolo delle vacazioni. La Cassazione censura il metodo “automatico” che moltiplica i giorni di calendario per il massimo delle vacazioni giornaliere. Il compenso deve essere rapportato all’attività effettivamente svolta, impedendo che il tempo concesso per il deposito (spesso ampio per ragioni organizzative) si traduca in una indebita maggiorazione degli onorari.

La decisione si pone nel solco di un orientamento consolidato volto a tutelare le parti del processo da costi peritali ingiustificati. I consulenti sono avvisati: la relazione deve essere completa sin dal primo deposito; eventuali lacune colmate successivamente non incrementano il “conto” finale, rientrando nel dovere di diligenza legato all’unico incarico ricevuto.

Avv. Sabrina Caporale

Leggi anche:

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui