La Terza Sezione Civile conferma il rigore preclusivo: il limite della garanzia deve essere eccepito tempestivamente in primo grado, a pena di una condanna “ultramassimale”. Inutile il richiamo alla non contestazione o all’ordinanza di sospensiva.
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 9968/2026 (deposito del 17 aprile 2026), torna a blindare il regime delle preclusioni nel giudizio di garanzia assicurativa, ribadendo un principio fondamentale: il massimale di polizza non è un elemento essenziale del contratto né un fatto costitutivo del credito, ma un fatto impeditivo/limitativo che l’assicuratore deve sollevare tempestivamente (Corte di Cassazione, III civile, ordinanza 17 aprile 2026, n. 9968).
Il caso: dalla sala parto alla Suprema Corte
La vicenda trae origine da un grave caso di responsabilità medica per lesioni occorse durante un parto nel 1996. Dopo una condanna in solido in primo grado del medico e della struttura ospedaliera, la compagnia assicuratrice del sanitario proponeva appello incidentale, lamentando, tra le altre cose…





