Danni da vaccino antipolio, quando si ha diritto all’indennizzo ex legge 210/92?

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Il Tribunale di Sulmona ha precisato che il diritto all’indennizzo di cui all’art. 1, comma 1, L. 25 febbraio 1992, n. 210, per i danni da vaccino antipolio spetta anche a chi si sia sottoposto a vaccinazione non obbligatoria nel periodo di vigenza della legge 30 luglio 1959, n. 695, qualora vi sia un nesso causale fra la somministrazione del vaccino e il danno patito, da valutarsi secondo un criterio di ragionevole probabilità scientifica.

Inoltre, il termine triennale di decadenza per la proposizione della domanda di indennizzo di cui all’art. 3, comma 1, della predetta legge, decorre dal momento in cui l’avente diritto ha avuto conoscenza, sulla base di documentazione medica, del legame eziologico fra il danno irreversibile e la causa vaccinale, cioè dal momento della consapevolezza dell’esistenza di una patologia ascrivibile causalmente alla vaccinazione, alla quale sia conseguita una menomazione permanente dell’integrità psico-fisica inquadrabile in una delle infermità classificate nelle tabelle allegate al DPR 915/1978 (Trib. Sulmona, sent. n. 107 del 23/10/2025).

I danni da vaccino antipolio

Un uomo agiva in giudizio contro il Ministero della Salute, domandando il riconoscimento del diritto all’indennizzo contemplato dalla Legge n. 210/92, in quanto aveva sviluppato una patologia invalidante (dismetria e ipotonomiotrofia dell’arto inferiore destro) provocata dal vaccino contro la poliomielite, al quale era stato sottoposto negli anni sessanta.

Costituitasi in giudizio, parte resistente eccepiva l’intempestività della domanda, dal momento che quest’ultima era stata presentata oltre il termine triennale di decadenza previsto dalla legge, ritenendo che il ricorrente fosse a conoscenza già dal 1971 del collegamento eziologico tra la patologia sofferta e la somministrazione del vaccino, e, nel merito, chiedendo il rigetto della domanda, poiché infondata in fatto e in diritto.

I termini per la domanda di indennizzo decorrono dalla conoscenza del danno irreversibile

Il primo giudice, nell’accogliere la domanda del ricorrente, respingeva l’eccezione di decadenza, ritenendo che il termine triennale per la proposizione della domanda di indennizzo di cui all’art. 3, comma 1, della Legge 25 febbraio 1992, n. 210 non decorre dalla conoscenza della diagnosi, bensì dal momento in cui, sulla base della documentazione medica, l’avente diritto risulti avere avuto conoscenza del danno, cioè la consapevolezza della correlazione eziologica fra il danno irreversibile e la causa di vaccinazione (che dà titolo all’indennizzo).

Dunque, la mera conoscenza di un possibile collegamento tra vaccinazione e patologia non basta a far decorrere il termine di decadenza, essendo necessaria la consapevolezza del nesso causale fra il danno patito e la vaccinazione.

Il Tribunale riteneva che il ricorrente avesse maturato la consapevolezza della riconducibilità della malattia alla vaccinazione obbligatoria solo al momento della visita medica cui si era sottoposto dopo la presentazione della domanda amministrativa per l’indennizzo, essendosi limitato negli anni precedenti a raccogliere informazioni circa il possibile collegamento tra la vaccinazione e la patologia di cui soffriva.

Sussistenza del nesso causale e natura assistenziale dell’indennizzo

Altresì, il giudice di prime cure sottolineava che il diritto all’indennizzo previsto dall’art. 1, comma 1, della legge 25 febbraio 1992, n. 210, spetta anche a coloro che si siano sottoposti a vaccinazione antipoliomielitica non obbligatoria nel periodo di vigenza della legge 30 luglio 1959, n. 695, nel caso in cui sussista un nesso di causalità tra la somministrazione del vaccino e il danno patito, da valutarsi secondo un criterio di ragionevole probabilità scientifica.

Il Tribunale, rifacendosi ad alcuni principi della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione, precisava che l’indennizzo di cui alla Legge n. 210/92 ha natura assistenziale, in quanto la ratio del diritto all’equo indennizzo riconosciuto in base agli articoli 32 e 2 della Carta Costituzionale evoca la sussistenza di un interesse pubblico di promozione della salute collettiva attraverso un trattamento sanitario e trova il suo fondamento nell’obbligo generale di solidarietà verso chi, sottoponendosi al trattamento, viene a soffrire di un pregiudizio alla propria salute.

In virtù di ciò, il Tribunale condannava il Ministero della Salute a corrispondere al ricorrente l’indennizzo previsto dalla legge, oltre agli interessi legali e ad un assegno una tantum per il periodo intercorso tra il manifestarsi del danno e l’ottenimento dell’indennizzo.

Avv. Giusy Sgrò

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