La Cassazione torna a chiarire i rigorosi presupposti per il riconoscimento del risarcimento per nascita indesiderata. Con l’ordinanza del 3 marzo 2026, i giudici escludono la responsabilità della ginecologa, ritenendo correttamente assolto l’obbligo informativo sugli esami prenatali e non provata la volontà della gestante di interrompere la gravidanza. Una decisione che ribadisce come, in questi casi, il danneggiato debba dimostrare non solo l’inadempimento del sanitario, ma anche la concreta scelta abortiva se adeguatamente informato (Corte di Cassazione, III civile, ordinanza 3 marzo 2026, n. 4715).
La vicenda clinica e processuale
I genitori del minore, unitamente ai nonni, avevano convenuto in giudizio la ginecologa che aveva seguito la gravidanza, contestandole di aver omesso di fornire adeguate informazioni sugli esami diagnostici prenatali (villocentesi e amniocentesi) idonei ad accertare eventuali anomalie cromosomiche del feto.
Il Tribunale di Venezia, all’esito dell’istruttoria testimoniale e…





