Il periodo di convivenza ai fini della determinazione dell’assegno di mantenimento (Cass. civ., sez. I, ord. interlocutoria, 18 ottobre 2022, n. 30671).

 Il periodo di convivenza ai fini del quantum dell’assegno di mantenimento all’attenzione della Suprema Corte.

La delicata e annosa questione circa il computo, o meno, del periodo di convivenza ai fini della determinazione dell’assegno divorzile è stata affrontata dalla prima sezione della Cassazione che ha rimesso la questione alle Sezioni Unite.

La Corte di Appello di Bologna, con sentenza nr 1581/2020, accoglieva l’appello proposto avverso la decisione del Tribunale di Bologna e rideterminava in Euro 400,00 mensili la misura dell’assegno divorzile ed in pari importo l’assegno di mantenimento in favore del figlio maggiorenne ma non autosufficiente, oltre al 100% delle spese straordinarie.

La Corte territoriale rilevava che non era in discussione il diritto alla percezione dell’assegno divorzile ma solo il quantum che, appunto, rideterminava tenuto conto di una disponibilità economica dell’uomo, pari ad Euro 2.500,00 mensili, e della durata legale del matrimonio, di sette anni, nella misura di 400,00 mensili.

La Corte d’Appello si riferiva ai criteri indicati nell’art 5, l. n. 898/1970 e dava peso oltre che alle disponibilità economiche del soggetto onerato anche sulla durata legale del matrimonio, escludendo dal computo il periodo di convivenza more uxorio vissuto dalla coppia prima del matrimonio.

Il Giudice del merito si è attenuto al dato letterale del dato normativo che si riferisce alla durata del matrimonio, senza considerare il periodo di convivenza antecedente al matrimonio, della durata di 7 anni, con stabilità affettiva e assunzione  spontanea di reciproci obblighi di assistenza.

Nella ordinanza interlocutoria a commento viene sottolineato che «la convivenza prematrimoniale è un fenomeno di costume che è sempre più radicato nei comportamenti della nostra società cui si affianca un accresciuto riconoscimento dei legami di fatto intesi come formazioni familiari e sociali di tendenziale pari dignità rispetto a quelle matrimoniali». Le stesse SSUU, per ciò che riguarda la differenza tra la durata legale del matrimonio e quella della convivenza, hanno riconosciuto «la componente compensativa dell’assegno divorzile, in presenza dei relativi presupposti, anche in favore di chi aveva proceduto a instaurare una convivenza di fatto».

Ciò posto, gli Ermellini evidenziano che “la questione relativa al criterio normativo della durata legale del rapporto di convivenza, anteriore al matrimonio formalizzato, ai fini della determinazione dell’assegno divorzile presenta «serie ragioni per palesarsi come questione di massima di particolare importanza a norma dell’art. 374 c.p.c., comma 2”, con la necessità di rimettere la causa al Primo Presidente per le valutazioni in ordine alla possibile assegnazione alle Sezioni Unite.

Avv. Emanuela Foligno

Leggi anche:

Collocamento del nipote presso i nonni: è necessaria CTU

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui