Collocamento del nipote presso i nonni: propedeutica la CTU (Cass. Civ., 28372/2022).

Collocamento del nipote minore presso i nonni e necessità di CTU.

Nella ordinanza della Suprema Corte, qui a commento, viene chiarito che per escludere la collocabilità dei minori presso i nonni è necessaria una approfondita indagine per mezzo di CTU.

La Suprema Corte di Cassazione, accoglie il ricorso proposto dai nonni avverso il diniego di collocabilità del nipote minore e precisa che “l’idoneità a prendersi cura del nipote minorenne deve essere valutata dopo l’esecuzione di apposita CTU, che in presenza di incertezze riguardanti la condotta dei richiedenti la collocazione, si rivela strumento indispensabile per verificare se è nell’interesse del minore conservare un vincolo con gli ascendenti dei genitori, o se è preferibile affidare il minore a soggetti estranei al nucleo familiare”.

Il Tribunale dei Minori di Milano revocava la decadenza dalla responsabilità genitoriale della madre (in cura presso il SERT e ricollocata dallo stesso sul lavoro), e confermava la limitazione della responsabilità genitoriale al padre di un minore.

Il bambino viene collocato presso una famiglia affidataria per la durata di 2 anni e viene regolamentato il calendario di incontri tra lo stesso e la madre, con l’attivazione di un percorso alla genitorialità per quest’ultima, con obbligo di frequenza di un SERT.

I nonni paterni del bambino ne chiedono il collocamento presso di loro, ma la Corte di Appello respingeva la domanda adducendo mancanza di competenze per poterlo crescere, essendo lo stesso già sofferente a causa della tossicodipendenza di entrambi i genitori.

Nello specifico, la Corte territoriale motivava la “mancanza di competenze” della coppia di nonni in relazione alle problematiche di tossicodipendenza del figlio (padre del bambino in questione), non adeguatamente affrontate, tant’è che lo stesso era costretto a vivere in automobile poiché i genitori gli negavano qualsiasi aiuto.

Da ciò, i Giudici di appello traggono la conclusione che il collocamento del nipote presso i nonni sia da negare essendo i richiedenti inidonei a offrire i necessari supporti psicologici ed emotivi al minore.

La decisione viene impugnata in Cassazione per la scarsa valutazione della Consulenza di parte e per la incompletezza della fase istruttoria.

In particolare, i ricorrenti deducono che la Corte ha trascurato la Consulenza di parte, relativa alla loro capacità di svolgere il compito di collocatari del minore, e non ha provveduto a disporre Consulenza d’Ufficio, basandosi quindi su ragionamenti presuntivi.

Gli Ermellini ritengono le doglianze fondate.

La Corte d’Appello ha rilevato che dalla relazione della Consulente di parte emerge un affetto incondizionato verso il nipote e la disponibilità dei nonni, per il bene del nipote, a farsi assistere in un percorso adeguato alle sofferenze del minore.

Tuttavia, ha basato la propria decisione di diniego del collocamento del nipote presso i nonni sull’atteggiamento che gli stessi hanno assunto nei confronti del figlio tossicodipendente.

Sul punto viene chiarito che “ al fine di soddisfare le esigenze del minore e salvaguardare il suo sviluppo psicofisico, è necessario conservare il rapporto con la famiglia di origine, e con i parenti di entrambi i rami genitoriali,  anche in caso di affido temporaneo esterno, che deve considerarsi un intervento ponte, di sostegno alla rimozione di situazioni di difficoltà e disagio temporanei.”

Anche la Corte Europea dei Diritti, a più riprese, ha ritenuto che la C.T.U. è uno strumento essenziale per accertare i bisogni prioritari del minore e tutelarne gli interessi.

Partendo da tali principi, è del tutto carente l’indagine svolta dai Giudici d’Appello, che ha escluso i due nonni dal collocamento del nipote, basandosi su argomentazioni non suffragate da un Consulente della materia.

Conclusivamente la decisione viene cassata con rinvio alla Corte d’Appello, in diversa composizione, che dovrà svolgere tulle le necessarie indagini sulla idoneità dei nonni, anche attraverso una apposita CTU.

Avv. Emanuela Foligno

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