Indennità di accompagnamento e complessità della personalizzazione

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In tema di indennità di accompagnamento riteniamo utile riprendere la riflessione sull’ultima pronuncia della Suprema Corte in ordine di tempo.

Ci riferiamo all’ordinanza 7032/2023 della Cassazione, già ampiamente commentata.

Incapacità e impossibilità

Al di là del clamore mediatico, connesso al riconoscimento del beneficio per i minori diabetici, interessa focalizzarci sulla complessità dell’indagine che è necessario svolgere, tanto da parte del magistrato giudicante che, di conseguenza, dei suoi ausiliari.

Rammentiamo che l’excursus motivazionale dell’ordinanza, per come ricostruibile in questa sede, si focalizza su una serie di elementi che in parte confermano gli arresti già assunti dagli stessi giudici di legittimità, ovvero:

  1. L’incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita non va configurata o intesa come mera difficoltà, ma in termini più rigorosi come impossibilità;
  2. L’impossibilità pur distinta dalla difficoltà pura e semplice presenta una latitudine più ampia rispetto alla mera inidoneità ad eseguire in senso materiale gli atti quotidiani della vita;
  3. L’incapacità richiesta per la concessione della indennità di accompagnamento non è commisurata al numero degli elementari atti giornalieri ma alla loro incidenza sulla salute del malato e sulla sua dignità come persona, per cui anche l’impossibilità di compiere un solo atto o una sola attività può attestare la necessità di una effettiva assistenza giornaliera purché tale attività presenti i caratteri della quotidianità e della inerenza costante alla persona ed alla funzione essenziale di salvaguardia delle condizioni di vita e di salute.

Fin qui, a ben vedere, nulla di copernicano per chi si occupa quotidianamente di queste controversie, infatti la differenza fra difficoltà, incapacità ed impossibilità è frutto – come ben si evince dalla ordinanza in commento – di una evoluzione giurisprudenziale ormai quasi ventennale (si veda la notissima sentenza 1268/2005). Quale dunque il motivo di questo commento, trattandosi inoltre di un arresto non recentissimo?

La complessità dell’indagine per l’indennità di accompagnamento

Riteniamo di focalizzarci, premesso quanto sopra, su alcuni aspetti ed incisi dell’ordinanza ovvero sulla complessità dell’indagine che è necessario svolgere, come già abbiamo detto. La Suprema Corte sottolinea infatti come si tratti quasi di una personalizzazione che da un lato qualifica l’atto come quotidiano e fondamentale, per poi verificare il profilo della incapacità personale nell’attendere la medesima attività.

Una verifica che non può e non deve essere considerata in modo atomistico ed irrelato ma posta in rapporto all’(eventuale) atto terapeutico e a tutti quelli che esso consente di espletare.

A ben vedere, dunque, l’ordinanza dello scorso marzo ha una inaspettata attualità – a parere di chi scrive – laddove, per determinare l’indennità di accompagnamento, impone la valutazione dell’età della persona, delle sue condizioni psicofisiche, dell’educazione ricevuta e della diligenza ragionevolmente esigibile.

In una parola, ciò che viene richiesto è una valutazione delle circostanze individuali della persona esaminata, tale da portare effettivamente ad una valutazione sartoriale delle condizioni, anche eventualmente risalendo all’ora per allora, per la circostanza in cui sia trascorso un lasso di tempo rilevante fra l’inizio del procedimento amministrativo e l’effettività della visita.

Si tenga presente che è compito del giudice il vaglio della funzione imprescindibile dell’atto eventualmente ritenuto impossibile per la parte privata ricorrente, la sua occasionalità, ovvero l’estraneità al novero degli atti necessari che scandiscono l’esistenza stessa della persona e ne caratterizzano, condizionandole, le giornate.

Un vero e proprio adeguamento processuale

È agevole qualificare la necessaria personalizzazione che emerge dall’argomentato della Cassazione, come un vero e proprio adeguamento processuale che come tale deve essere conosciuto, sempre presente ed esigibile dalla parte privata[1].

Se quanto sopra è vero, riteniamo che un siffatto grado di approfondimento personologico e diagnostico per determinare l’indennità di accompagnamento mal si concili con la circostanza che il giudizio ex art. 445 bis c.p.c. costituisce – anche nelle ipotesi di giudizio ordinario ex n. 6 – in una sostanziale delega in bianco al consulente medico legale nominato ovvero confermato in seconde cure.

Infatti se la riforma del sub procedimento per l’espletamento delle consulenze d’ufficio – già operata con legge 69/2009 – ha finito per inserire gran parte del contraddittorio all’interno delle operazioni peritali, mediante lo scambio della bozza e delle osservazioni, cui l’ausiliare risponderà per iscritto nel corpo della relazione che viene depositata in cancelleria, con uno schema in se molto semplice e lineare nella prassi rappresenta uno dei punti maggiormente critici per una gestione equilibrata delle controversie, tenendo conto della assoluta accelerazione dei termini ed a fronte di una preponderanza del ruolo del perito in questa specifica fase, quasi a configurare una pressoché totale assenza di giudizio.

Non ci si avvede che – secondo i principi riaffermati in questa sede – la verifica della inerenza dell’atto ritenuto impossibile per quello specifico soggetto ricade nella valutazione che deve compiere il magistrato titolare del fascicolo, aspetto che – è evidente – mal si concilia con l’intento – dichiarato dalla norma e confermato da anni di pratica giudiziaria – di alleggerire e deflazionare il contenzioso liberandolo dall’appesantimento della fase di accertamento del requisito sanitario.

Complessità e semplificazione?

Si tratta dunque di un contrasto forse non percepito fra la complessità della valutazione tecnica-personologica e medico legale sottostante e la semplificazione del quadro processuale di riferimento.

Siffatto contrasto si evidenzia drammaticamente quando, pur a fronte di un ricorso dichiarato ammissibile, si proceda non con il rinnovo della consulenza tecnica quanto con la conferma dell’incarico già assegnato nella fase precedente, a meri chiarimenti ovvero anche quando si dichiari inammissibile il ricorso di merito per difetto di critica, senza procedere alla valutazione che invece – per chi vuole intendere – è il punto centrale della questione e la cui mancanza costituiva l’ossatura centrale delle critiche mosse alla consulenza tecnica, come nella fattispecie concreta che ha portato al giudizio di legittimità.

Avv. Silvia Assennato

[1] Sull’argomento degli adeguamenti processuali si veda dell’autrice, Accesso alla Giustizia per le Persone con Disabilità, Key 2023

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