Laminectomia L4 e successiva insorgenza di complicanze (Tribunale Potenza, Sentenza n. 1159/2023 pubblicata il 21/09/2023).

Con atto di citazione viene chiamata a giudizio l’Azienda Sanitaria Regionale al fine di ottenere il risarcimento iure proprio del danno da perdita del congiunto e iure hereditatis del danno biologico terminale e del danno catastrofale subito dal paziente.

La vicenda

In particolare, il fratello del paziente deceduto, allegava a fondamento della domanda che:

  • in data 23/8/2008 il paziente, a causa di una crisi convulsiva, veniva trasportato presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale e veniva ricoverato presso il reparto di Medicina Interna;
  • sottoposto ad approfondimenti strumentali, si evidenziava una “frattura somatica pluriframmentaria di L4 con retropulsione di cm 1 del muro posteriore nello speco vertebrale”, che imponeva il ricovero del paziente presso il reparto di Neurochirurgia, dove in data 11/9/2008 veniva sottoposto ad intervento chirurgico di “decompressione midollare: laminectomia L4 e stabilizzazione di L3-L5”;
  • successivamente all’intervento si presentava una paraplegia distale e sviluppava delle complicanze ad essa collegate, in particolare una sindrome da allettamento con la comparsa, sin dalla dimissione in data 29/10/2008, di un’ulcera in zona sacrale;
  • nel 2010, sempre presso il medesimo Ospedale, veniva riscontrata la presenza di edemi declivi degli arti inferiori e in data 24/10/2011, nel corso di un accesso al Pronto Soccorso, veniva diagnosticata una “gonartrite dx in corso di setticemia da Stafilococco auriginoso”;
  • a seguito di ricovero presso il reparto di Medicina Interna dal 5/5/2012 al 22/5/
    2012 il paziente veniva dimesso con diagnosi di “sepsi da E. Coli in paziente con cirrosi epatica esotossica scompensata” e a seguito di consulenza fisiatrica si apprezzava una sindrome da allettamento in paziente con epatocirrosi, postumi di frattura vertebrale da paraplegia;
  • il paziente decedeva in data 8/6/2012.

Nullità della domanda?

L’Azienda Sanitaria, costituendosi in giudizio, eccepisce la nullità della domanda per assoluta genericità nell’individuazione delle cause del decesso e delle condotte contestate ai sanitari e nel merito la prescrizione dell’azione risarcitoria rispetto all’intervento chirurgico eseguito in data 11-9-2008.

All’esito della prima udienza di comparizione il Giudice rilevata la nullità dell’atto introduttivo del giudizio sotto il profilo della omessa indicazione delle ragioni di fatto poste a fondamento della domanda, dichiarava la nullità dell’atto di citazione per assoluta indeterminatezza della causa petendi e assegnava all’attore il termine perentorio fino al 22/1/2021 per l’integrazione della domanda.

Nell’atto integrativo l’attore indicava che la paraplegia conseguente all’intervento dell’11/9/2008 aveva procurato una sindrome da allettamento connotata dalla presenza di piaghe che avevano favorito la presenza di agenti patogeni da cui era derivata, poi, la setticemia che aveva provocato il decesso del paziente.

Ciò posto, l’attore si è limitato ad allegare che a seguito dell’intervento di “Decompressione midollare e laminectomia L4” eseguito presso il reparto di Neurochirurgia dell’Ospedale aveva sviluppato una grave paraplegia distale (già oggetto di tutela risarcitoria iure proprio in capo al paziente), in conseguenza della quale era comparsa una sindrome da allettamento ingravescente esitata nel decesso in data 8/6/2012.

Il Giudice evidenzia che nell’atto introduttivo del giudizio l’attore si è limitato ad allegare un generico inadempimento dei sanitari, senza specificare la condotta commissiva od omissiva ritenuta causalmente idonea a cagionare il decesso del paziente. Né la genericità dell’allegazione può considerarsi superata dalla ricostruzione effettuata con l’atto di integrazione della domanda nel quale, comunque l’attore si è limitato a ribadire che la sindrome da allettamento che ha interessato il paziente è stata diretta conseguenza della paraplegia derivata dall’intervento di laminectomia L4 effettuato in data 11-9-2008.

Il comportamento dei sanitari non è causa efficiente del decesso del paziente

Risulta, pertanto, che non è stato individuato in modo inequivoco un comportamento dei sanitari astrattamente idoneo a configurarsi come causa efficiente del decesso del paziente, non essendo a tal fine sufficiente né la mera allegazione di un errore commesso dai sanitari nell’esecuzione dell’intervento chirurgico dell’11/9/2008 (non specificato e indicato, peraltro, come oggetto di tutela risarcitoria in altra sede), né il generico richiamo all’omessa adozione delle misure di prevenzione e cura per il controllo e la terapia delle ulcere da pressione subito dopo l’intervento e nel corso dei successivi ricoveri, che rimane sullo sfondo e ai margini della ricostruzione del nesso di causalità operata dall’attore in termini di riconducibilità dell’evento letale alle conseguenze lesive dell’intervento chirurgico.

L’omessa indicazione nell’atto introduttivo dell’inadempimento qualificato imputabile ai sanitari si è tradotta in un difetto nella esposizione delle ragioni di fatto poste a fondamento della domanda, che costituisce un requisito della domanda introduttiva del giudizio richiesto, a pena di nullità, dall’articolo 163 n. 4 c.p.c., ed ha imposto nel corso del giudizio, a fronte della costituzione del convenuto, l’assegnazione all’attore di un termine perentorio per l’integrazione della domanda.

La mancata compiuta integrazione della domanda non consentendo al convenuto l’esercizio del diritto di difesa, e impone una pronuncia in rito di dichiarazione di nullità dell’atto di citazione.

Conclusivamente il Tribunale dichiara la nullità della domanda.

Avv. Emanuela Foligno

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