Interviene la Corte Costituzionale sulla circolazione di veicolo con fermo amministrativo e decreta la illegittimità della revoca automatica della patente (Corte Costituzionale, sentenza n. 52 del 28 marzo 2024).

La Consulta ha stabilito che “È costituzionalmente illegittimo l’art. 214, comma 8, C.d.S., come modificato dall’art. 23-bis, comma 1, lett. b, d.l. n. 113/2018, introdotto, in sede di conversione, dalla l. n. 1/12/2018 n. 132, nella parte in cui dispone che Si applicano le sanzioni amministrative accessorie della revoca della patente e della confisca del veicolo, anziché Può essere applicata la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente e si applica la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo”.

In caso di circolazione con veicolo avente fermo amministrativo non è automatica la revoca della patente del guidatore, ma rimane automatica la confisca del veicolo.

La vicenda

Il Giudice di Pace di Forlì ha sollevato, in riferimento all’art. 3 Cost., questione di legittimità costituzionale dell’art. 214, comma, 8 Codice della Strada, nella parte in cui prevede, in via automatica, la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente in caso di circolazione del veicolo sottoposto a fermo amministrativo.

La Corte ha ritenuto fondata la questione sollevata con riferimento al principio di proporzionalità.

Il principio di proporzionalità deve essere applicato anche al trattamento sanzionatorio di natura amministrativa, come si evince, a livello di giurisprudenza costituzionale, dai numerosi scrutini in merito alle disposizioni legislative che prevedono la revoca, in via automatica, del titolo abilitativo alla guida, sia quale sanzione accessoria disposta dal Giudice penale con la sentenza di condanna, sia quale sanzione amministrativa applicata dal Prefetto (sentenze 27/5/2020 n. 99; 20/2/2020 n. 24; 19/2/2019 n. 88; 9/2/2018 n. 22).

Inoltre, la Corte Costituzionale, richiamando il proprio precedente n. 2469/2022, e sempre con riferimento al comma 8 dell’art. 214 C.d.S., ricorda che aveva già ritenuto censurabile la scelta del legislatore di applicare, sempre e comunque, la sanzione accessoria del ritiro della patente di guida.

Non è legittimo prevedere un indifferenziato automatismo della revoca della patente indipendentemente dalla gravità del fatto, così facendo vi sarebbe un trattamento sanzionatorio uniforme per qualsiasi condotta di messa in circolazione di un veicolo assoggettato al vincolo del sequestro/fermo amministrativo, in ragione di una precedente violazione.

La previsione rigida e automatica della revoca della patente impedisce di graduare la sanzione alla gravità della violazione e dunque è carente della necessaria proporzionalità all’illecito commesso.

Infatti, a fronte del bene giuridico protetto dalla norma, consistente nell’effettività della custodia del veicolo sottoposto a fermo, rimane in ombra l’esigenza di sicurezza della circolazione stradale, tanto che non rileva né quale sia stata la pregressa trasgressione che ha dato luogo al fermo, né chi l’abbia commessa, non essendoci necessariamente coincidenza tra trasgressore e custode – considerato che il comma 1 dell’art. 214 C.d.S. prevede che possano essere nominati custodi, alternativamente, il proprietario, il conducente o altro soggetto obbligato in solido – né l’idoneità, o meno, del veicolo alla circolazione.

La Corte Costituzionale ha adottato una pronuncia sostitutiva, che ha trasformato la revoca della patente da sanzione automatica a sanzione applicabile previa valutazione del caso concreto operata dal Prefetto o dal Giudice.

Avv. Emanuela Foligno

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