Legittimo il verbale emesso nei confronti di chi si mette alla guida di un veicolo sottoposto a fermo amministrativo “fiscale” pur non essendone il proprietario

Con l’ordinanza n. 17857/2020 la Cassazione si è pronunciata sul ricorso del Ministero dell’Interno contro la decisione del Tribunale di Lecce di accogliere, in riforma della sentenza del Giudice di Pace, l’opposizione di un automobilista al verbale con il quale era stata accertata a suo carico la violazione di cui all’art. 214, 8° co., c.d.s. per circolazione alla guida di un veicolo sottoposto a fermo amministrativo “fiscale”, di cui non era proprietario. L’uomo aveva dedotto che si trovava alla guida del mezzo per ragioni di occasionale necessità, “sicché pur usando la massima diligenza giammai avrebbe potuto avvedersi del fermo amministrativo”.

Nel rivolgersi alla Suprema Corte il Ministero deduceva che la normativa in questione assoggetta alla sanzione “chiunque circola con veicoli (…) sottoposti al fermo”, sicché rileva l’abusiva circolazione del mezzo indipendentemente dalla qualifica soggettiva dell’autore. Evidenziava, inoltre, che ai fini della responsabilità amministrativa è sufficiente la coscienza e volontà della condotta, sicché l’esimente della buona fede vale ad escludere la responsabilità quando sussistono elementi positivi idonei. Eccepiva, quindi, che il tribunale aveva invertito l’onere della prova.

La Cassazione ha ritenuto il motivo di doglianza meritevole di accoglimento.

Per gli Ermellini, “il principio posto dall’art. 3 della legge n. 689 del 1981 (secondo il quale, per le violazioni amministrativamente sanzionate, è richiesta la coscienza e volontà della condotta attiva od omissiva, sia essa dolosa o colposa) dà corpo ad una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, non essendo necessaria la concreta dimostrazione del dolo o della colpa in capo all’agente, sul quale grava, pertanto, l’onere della dimostrazione di aver agito senza colpa”.

Inoltre – hanno sottolineato dal Palazzaccio –  l’esimente della buona fede, intesa come errore sulla liceità del fatto, assume rilievo “solo in presenza di elementi positivi idonei ad ingenerare, nell’autore della violazione, il convincimento della liceità del suo operato, purché tale errore sia incolpevole ed inevitabile, siccome determinato da un elemento positivo, idoneo ad indurlo in errore ed estraneo alla sua condotta, non ovviabile con ordinaria diligenza o prudenza”. Nel caso in esame, la circostanza per cui la proprietà e la custodia del veicolo spettassero a persona diversa dall’attore, era ben lungi dall’integrare gli estremi dell’elemento positivo idoneo ad ingenerare nel controricorrente il convincimento circa la liceità del suo operato.

Allo stesso tempo,  evidentemente, non si poteva assumere che le ragioni di occasionale necessità, che avevano indotto l’automobilista a servirsi del veicolo sottoposto a fermo amministrativo “fiscale”, e l’assenza sul veicolo di sigilli e altri segni visibili, potessero valere a renderlo incolpevole.

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