Responsabilità professionale e obbligo di informazione

0

L’avvocato che venga meno al suo obbligo di informazione non sempre è tenuto al risarcimento dei danni per responsabilità professionale

È legittimo interrogarsi su quali siano i limiti imposti all’avvocato in tema di responsabilità professionale e obbligo di informazione nei confronti del cliente, lo ha fatto la Suprema Corte di Cassazione nella sentenza n. 8494/020.

Il caso di specie riguarda quanto accaduto nell’ambito di un giudizio di riduzione, promosso da un erede legittimario, i cui eredi dopo la morte intendevano subentrare nel giudizio. L’accusa mossa al legale era che non li avesse informati con sufficiente ed esaustiva chiarezza che successivamente alla morte del loro congiunto il giudizio era stato interrotto e che se avessero voluto proseguirlo avrebbero dovuto riassumerlo entro il previsto dalla legge, in caso contrario il giudizio sarebbe stato dichiarato estinto.

La domanda di risarcimento nei confronti dell’avvocato era stata rigettata nei primi due gradi di giudizio.

Nell’opinione di giudici di merito, pur essendo possibile ravvisare una responsabilità professionale dell’avvocato i presunti danneggiati non avevano provato in modo sufficientemente preciso e circostanziato quali sarebbero stati i danni che la mancata informazione da parte dell’avvocato aveva effettivamente procurato loro.

Gli eredi decidevano di proporre ricorso per Cassazione, nel quale lamentavano che la mancata informazione aveva causato lo spirare del termine per la riassunzione alla quale seguivano l’estinzione del giudizio e la prescrizione del diritto azionato, aggiungevano poi che nel corso dei vari gradi di giudizio avevano avuto modo di provare diffusamente il nesso causale intercorrente tra la condotta dell’avvocato e il danno causato.

La Suprema Corte di Cassazione tuttavia non ha ritenuto fondati i motivi di ricorso, che ha giudicato invece in buona parte inammissibili e ha condiviso pienamente la posizione assunta dai giudici del primo e secondo grado.

                                                       Avv. Claudia Poscia

Hai vissuto una situazione simile? Scrivi per una consulenza gratuita a redazione@responsabilecivile.it o invia un sms, anche vocale, al numero WhatsApp 3927945623

Leggi anche:

La denuncia preventiva nell’assicurazione di responsabilità professionale

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui