Le clausole di denuncia preventiva consentono la comunicazione all’Assicurazione di tutte le circostanze ipoteticamente risarcibili

Si tratta di clausole (menzionate anche dalle SS.UU. 22437/2018), poco conosciute che consentono all’assicurato, in aggiunta alla denuncia di sinistro a seguito di richiesta di risarcimento del terzo, di comunicare all’Assicuratore anche mere circostanze di fatto conosciute in corso di polizza e dalle quali in futuro potrebbe ipoteticamente originarsi una richiesta risarcitoria. L’inserimento della clausola di denuncia preventiva nell’assicurazione di responsabilità professionale a claims made consente di evitare il vuoto di copertura di garanzia.

Nonostante i due noti recenti arresti delle SS.UU. (9140/2016 e 22437/2018) inerenti l’efficacia dell’assicurazione claims made, non è stata superato il rischio di “vuoto di copertura” che si verifica nel passaggio da una polizza all’altra.

Un esempio pratico chiarirà meglio il concetto:

Potrebbe accadere che l’assicurato, con una polizza RCP in corso di validità, venga a conoscenza di una sua condotta potenzialmente idonea a cagionare un danno ingiusto. Ebbene, se la richiesta di risarcimento perviene successivamente alla sottoscrizione di una nuova polizza assicurativa quel sinistro potrebbe rimanere privo di copertura (è una circostanza abbastanza frequente). Infatti, il “nuovo” Assicuratore eccepirà la carenza di copertura ai sensi degli artt. 1892 e 1893 c.c. contestando la conoscenza dell’evento da parte dell’assicurato all’atto della sottoscrizione della  nuova polizza, e il “vecchio” Assicuratore della polizza valida nel momento in cui si è realizzata la condotta colposa negherà la copertura adducendo di non avere ricevuto richiesta di risarcimento nel periodo di efficacia.

Questi “vuoti”, dunque, potrebbero essere agevolmente superati attraverso l’inserimento di clausole ad hoc nel contratto assicurativo, oltre alle clausole di garanzia postuma, ovviamente.

Così facendo, una polizza di RCP a sistema claims made con l’aggiunta della clausola di denunzia preventiva, consente all’assicurato di avere la garanzia anche alle richieste di risarcimento ricevute dopo la cessazione della polizza.

Si consideri, infatti, che nel concreto, quando l’Assicuratore eccepisce la inoperatività degli effetti della garanzia, poco peso viene dato alle considerazioni (seppur calzanti) di violazione dei principi di buona fede nell’esecuzione del contratto e il “vuoto” assicurativo rimarrà tale.

Avv. Emanuela Foligno

Hai vissuto una situazione simile? Scrivi per una consulenza gratuita a redazione@responsabilecivile.it o invia un sms, anche vocale, al numero WhatsApp 3927945623

Leggi anche:

Claims made: fatti che possono originare una richiesta di risarcimento

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui