Nei moduli dell’assicurazione di responsabilità civile con claims made è necessario indicare fatti e circostanze note che possono originare una richiesta risarcitoria

Nei moduli dei questionari relativi all’assicurazione del rischio della responsabilità civile professionale secondo il sistema claims made vengono inserite domande riguardanti la “conoscenza di fatti e/o circostanze che possono dare origine ad una richiesta di risarcimento o ad un coinvolgimento in procedimenti civili, penali o amministrativi ..”.

E’ evidente che il rischio di applicare un’interpretazione troppo ampia dei c.d. “fatti noti” generi un vero e proprio “corto circuito” la cui sussistenza avvalorerebbe un’interpretazione demolitiva del sistema claims made.

Proprio a seguito di una interpretazione troppo ampia potrebbe accadere che alcuni sinistri – determinati da condotte poste in essere nell’arco temporale di efficacia di una polizza diversa rispetto a quella vigente nel momento della ricezione della richiesta di risarcimento – siano sempre esposti a vuoti di copertura.

Ad esempio nel caso in cui l’assicurato per il rischio della responsabilità civile sia un avvocato che – nel tutelare i congiunti di persona deceduta a causa di errore medico – proponga una domanda di risarcimento danni derivanti dalla morte del de cuius, senza formulare alcuna domanda subordinata riguardante la perdita di chance di sopravvivenza, o di danno biologico patito dalla vittima.

Nell’eventualità in cui, in fase istruttoria, emerga che l’errore dei sanitari ha compromesso soltanto possibilità di sopravvivenza, la domanda risarcitoria può essere rigettata in considerazione dell’orientamento secondo il quale il danno da perdita di chance presuppone una domanda specifica ed autonoma.

Accanto a tale orientamento, però, ne sussiste uno diverso in virtù della quale la richiesta di risarcimento del danno da perdita di chance non costituisce una mutatio libelli, con la conseguenza che il giudice può liquidare direttamente tale voce di danno, anche in assenza di una esplicita richiesta della parte.

Se la domanda venisse respinta a causa della mancata formulazione della richiesta di risarcimento del danno da perdita di chance, l’avvocato potrebbe essere esposto a contestazioni circa la propria responsabilità professionale.

Questa ipotesi spiega egregiamente le criticità per l’assicurato, nel caso di successione di polizze in regime claims made, allorché la richiesta risarcitoria giunga quando è stata sottoscritta una nuova copertura assicurativa.

Il nuovo assicuratore certamente opporrà all’assicurato la reticenza al momento della sottoscrizione della polizza in relazione alla domanda circa la conoscenza “di fatti che possono dare origine a richieste risarcitorie”.

È evidente, però, che l’assicurato  in quel momento non poteva ancora conoscere le conseguenze derivanti dalla propria condotta e, soprattutto, se la stessa avrebbe o meno potuto originare una richiesta di risarcimento.

A questo riguardo, si consideri che il Giudice, come già detto, avrebbe potuto liquidare il pregiudizio anche in assenza di una esplicita richiesta della parte. Al contempo, nonostante l’accertamento di una responsabilità dei sanitari, l’organo giudicante avrebbe potuto respingere la domanda, non ritenendo il danno da perdita di chance meritevole di tutela.

Se si utilizza, quindi, una concezione troppo ampia di “conoscenza di fatti che possono dare origine a richieste risarcitorie” da comunicare all’assicuratore, un sinistro di questo genere potrebbe rimanere sempre e comunque privo di copertura.

Il nuovo assicuratore potrebbe opporre in via d’eccezione – allorché la domanda risarcitoria sia rigettata per mancata proposizione della richiesta risarcitoria di danno da perdita di chance – la violazione dell’obbligo di rendere dichiarazioni complete e veritiere sulle circostanze del rischio. Allo stesso modo, il precedente assicuratore – se l’assicurato non ha notificato una c.d. denuncia cautelativa – rifiuterà la copertura del sinistro, non essendo intervenuta durante la vigenza della polizza alcuna richiesta risarcitoria.

Avv. Emanuela Foligno

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