E’ dovuto il risarcimento del danno non patrimoniale per le lesioni subite a seguito di caduta nel cortile condominiale in assenza di prova del caso fortuito
Il Tribunale di Chieti (Sentenza n. 439 del 06/08/2020) ha condannato il Condominio a risarcire i danni da lesioni fisiche causate da una caduta sulle grate mal posizionate nel cortile condominiale. La vicenda approda al Tribunale di Chieti, in funzione di Giudice di appello avverso sentenza resa dal Giudice di Pace di Chieti, e tratta la richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale patito da un uomo a causa di una caduta nel cortile condominiale.
Il Giudice di Pace rigettava la domanda risarcitoria del danneggiato e attribuiva allo stesso la responsabilità della caduta per disattenzione.
Il Tribunale di Chieti accoglie l’appello dell’uomo e condanna il condominio al risarcimento del danno non patrimoniale.
Preliminarmente viene osservato che la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia (art. 2051 cod. civ.) ha carattere oggettivo e per la sua configurazione è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno arrecato
La funzione della nozione di custodia è quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa.
Sul danneggiato grava l’onere di fornire la prova del nesso causale tra l’evento dannoso e la cosa in custodia.
Tale tipo di responsabilità è esclusa dal caso fortuito costituito da un elemento esterno recante i caratteri dell’imprevedibilità e dell’inevitabilità. Ne deriva che il custode della cosa, per andare esente da responsabilità, deve dimostrare la sussistenza del caso fortuito.
Anche nei casi di incertezza sull’individuazione della concreta causa del danno, la responsabilità rimane a carico del custode poiché il fatto ignoto non è idoneo ad eliminare il dubbio in ordine allo svolgimento eziologico dell’accadimento difettando in concreto la prova del caso fortuito.
Alla luce di tali considerazioni e delle risultanze istruttorie acquisite in primo grado (fotografie dello stato dei luoghi, testimonianza di altro condomino e documentazione sanitaria), viene ritenuto assolto l’onere probatorio da parte del danneggiato.
In particolare, sottolinea il Tribunale, dalle fotografie prodotte emerge chiaramente lo stato di fatto al momento del sinistro, ovverosia il mal posizionamento della grata che crea una sporgenza anomala rispetto al suolo.
Per contro, il condominio ha addotto quale prova del caso fortuito la condotta colposa della stessa vittima in quanto l’anomalia della grata era perfettamente visibile.
Il Tribunale non considera acquisita tale prova e ritiene invero che la grata mal posizionata sia pericolosa e imprevedibile.
Infatti, come dimostrato dalle fotografie in atti la parte terminale di una delle due grate di copertura del canale di scarico delle acque reflue del cortile condominiale risultava posizionata, in modo anomalo, non in aderenza bensì sopra la parte terminale di altra grata (questa, invece, regolarmente posizionata nello spazio apposito del citato canale di scolo), sì da formare una sporgenza pericolosa, sia per la sua conformazione sia per la sua allocazione.
Il posizionamento delle grate, specifica il Tribunale, non rende agevole per il pedone avvedersi della anomala sporgenza ed inoltre l’orario in cui avveniva il sinistro rendeva scarsamente illuminato il suolo.
Non riveste nessuna rilevanza il fatto che il danneggiato ben conoscesse il luogo dell’avvenuto sinistro poiché l’insidia è sorta estemporaneamente in conseguenza della pulizia delle grate.
Per tali ragioni la causa esige una rimessione in istruttoria, per l’espletamento di CTU medico legale sull’attore, come da separata ordinanza.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando dichiara la sussistenza di una responsabilità esclusiva ex art. 2051 c.c. nei confronti del condominio e annulla la sentenza di primo grado, rimettendo la causa in istruttoria.
Avv. Emanuela Foligno
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