Respinta la pretesa di ristoro di una donna caduta mentre percorreva una strada pedonale del centro storico realizzata, a suo dire, in violazione delle regole di sicurezza
Con l’ordinanza n. 29302/2019 la Suprema Corte ha definitivamente respinto la pretesa risarcitoria di una donna per i danni subiti a causa di una caduta verificatasi mentre percorreva a piedi una strada pedonale del centro storico.
Nella causa che la vedeva opposta al Comune l’attrice deduceva che la via era stata realizzata in violazione delle norme di sicurezza e di settore. In particolare, nel punto in cui si era verificato l’incidente, la pendenza era del 28%; una soglia che, in base al d.p.r. n. 503 del 1996, costituirebbe barriera architettonica per il cui superamento l’amministrazione comunale avrebbe dovuto prevedere la realizzazione di scale e non la pavimentazione in porfido e in travertino che, nei mesi invernali, risultava particolarmente scivolosa costituendo una situazione di pericolo immanente.
In sede di merito, tuttavia, i Giudici avevano rigettato l’istanza di ristoro rilevando che non sussisteva una normativa specifica per la realizzazione delle strade pedonali dei centri storici e che la stessa risultava comunque costruita a regola d’arte, con pavimentazione in porfido anti sdrucciolevole, con una pendenza media del 19,2%, posta all’interno di quella massima del 20% consentita per le strade pedonali.
La donna decideva quindi di rivolgersi alla Cassazione contestando, in particolare, la contraddittorietà delle conclusioni del consulente tecnico il quale avrebbe dichiarato che la strada era stata realizzata a regola d’arte, ammettendo però, in sede di chiarimenti, che “si sarebbe potuto fare di più”, anche se ciò non era imposto da alcuna norma.
I Giudici Ermellini, invece, hanno ritenuto tali conclusioni coerenti nell’evidenziare quello che, secondo la legge, era stato fatto e quello che sarebbe stato possibile fare da un punto di vista tecnico, sebbene non obbligatorio, demandando poi al giudice ogni discrezionale valutazione. Valutazione che, nel caso in questione, ha dato ragione all’Amministrazione comunale.
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