Omicidio stradale, nessuna condanna se l’ostacolo è improvviso e imprevedibile

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In tema di omicidio stradale, non può essere affermata la responsabilità del conducente quando l’incidente è causato da una situazione di pericolo improvvisa e imprevedibile, che rende impossibile evitare l’impatto nonostante il rispetto delle norme di circolazione. Lo ha ribadito la Cassazione che ha dichiarato inammissibili i ricorsi delle parti civili avverso la sentenza della Corte d’Appello di Salerno che aveva confermato l’assoluzione dell’imputato, accusato di omicidio stradale colposo in concorso (artt. 113 e 589-bis c.p.) per la morte di un uomo, avvenuta sull’autostrada Salerno-Reggio Calabria (Corte di Cassazione, quarta penale, sentenza 22 maggio 2026, n. 18439).

La vicenda

La vittima, dopo essere stata tamponata da altro veicolo condotto da atro automobilista già condannato in via definitiva — aveva impattato contro il guard-rail ed era scesa o stava scendendo dalla propria autovettura, rimasta ferma di traverso sulla carreggiata a luci spente. L’imputato sopraggiungendo nella terza corsia a velocità accertata come inferiore al limite di 130 km/h, non era riuscito a evitare l’impatto nonostante le manovre di frenata e sterzata, e la vittima era deceduta per una lesione dell’aorta toracica con emotorace massivo.

Il ragionamento giuridico

Il nucleo argomentativo della pronuncia ruota attorno alla distinzione tra misura oggettiva e misura soggettiva della colpa, già elaborata dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 4, n. 32507/2019, Romano). Se la prima attiene all’individuazione e alla violazione della regola cautelare, la seconda — quella che rileva ai fini del rimprovero personale — richiede che la condotta conforme fosse concretamente esigibile dall’agente nelle specifiche circostanze date. Nel caso in esame, la Corte ha ritenuto che l’imputato non potesse fare di più: viaggiava a velocità consentita, si è trovato improvvisamente davanti un veicolo fermo a luci spente posizionato ortogonalmente, senza alcun segnale di avviso, e i tempi di reazione psicofisica disponibili non consentivano una manovra elusiva efficace.

La Cassazione richiama sul punto il principio consolidato secondo cui il conducente non risponde penalmente delle conseguenze di uno scontro qualora si trovi in una situazione di pericolo improvvisa e imprevedibile causata dalla condotta illecita altrui, tenuto conto dei tempi di avvistamento, della repentinità dell’ostacolo e dei concreti spazi di manovra (Sez. 4, n. 35424/2025, Reda; Sez. 4, n. 16096/2018, Radzepi).

Le censure delle parti civili

I ricorrenti lamentavano, tra l’altro, l’omessa riesumazione del cadavere della vittima dell’omicidio stradale — che avrebbe potuto dimostrare, tramite esami radiografici, la presenza di fratture incompatibili con un’uscita autonoma dall’autovettura — nonché il travisamento dei dati sulla velocità dell’imputato. La Corte ha ritenuto entrambe le censure inammissibili: la prima perché, accertata l’assenza di colpa soggettiva dell’imputato, la ricostruzione esatta della dinamica dell’impatto diventava accertamento superfluo; la seconda perché meramente ripetitiva di questioni già congruamente esaminate dai giudici di merito sulla base delle perizie espletate in sede di rinnovazione istruttoria ex art. 603 c.p.p.

Rilievo pratico

La pronuncia conferma l’orientamento per cui, in materia di sinistri stradali con esito letale, l’imputazione colposa non può prescindere da una verifica rigorosa della esigibilità in concreto della condotta alternativa. Il rispetto formale delle norme del codice della strada, unitamente all’imprevedibilità della situazione di pericolo, costituisce un parametro idoneo a escludere il rimprovero penale, anche in presenza di un evento morte e di un concorso di cause indipendenti già accertato a carico di terzi. Il ricorso delle parti civili ai sensi dell’art. 576 c.p.p. — limitato alle statuizioni civili — non consente di aggirare tale valutazione quando la ratio decidendi assolutoria è fondata sulla carenza strutturale dell’elemento soggettivo del reato.

I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e alla somma di € 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Avv. Sabrina Caporale

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