Pneumotorace dopo un esame di routine, ma nessun risarcimento se il nesso causale resta soltanto ipotetico. La Terza Sezione Civile della Cassazione ha rigettato il ricorso di un paziente che lamentava di aver subito uno pneumotorace a seguito di un esame elettromiografico eseguito presso il Policlinico Universitario di Foggia. La pronuncia è di particolare interesse sistematico perché, pur ravvisando un error iuris nella motivazione della Corte d’Appello di Bari, ne conferma il dispositivo mediante la correzione della motivazione ex art. 384, co. 4, c.p.c. — strumento ancora poco frequentato nei giudizi di legittimità — e ribadisce con nettezza i confini dell’onere probatorio gravante sul paziente in materia di responsabilità sanitaria (Corte di Cassazione, III civile, ordinanza 29 maggio 2026, n. 16821).
Il caso: uno pneumotorace dopo un esame di routine
Il ricorrente aveva subito uno pneumotorace durante o subito dopo l’esecuzione di un esame elettromiografico al braccio sinistro, compiuto dal convenuto T.A. presso la struttura universitaria foggiana. Il successivo aggravamento aveva richiesto un intervento di chirurgia toracica (toracotomia) a seguito di un’emorragia da lesione dell’arteria intercostale, verosimilmente provocata dalle manovre di drenaggio. Chiamati in giudizio sia il medico esecutore dell’elettromiografia sia la struttura ospedaliera, entrambi i gradi di merito avevano rigettato la domanda risarcitoria…





