Stalking e uso dell’immobile comune: la Cassazione chiarisce che anche condotte formalmente lecite, come l’accesso a un bene in comproprietà, possono integrare il reato di atti persecutori (ex art. 612-bis c.p) se diventano strumenti di vessazione e determinano un concreto mutamento delle abitudini di vita della vittima.
La Corte di Cassazione ha recentemente affrontato un caso di particolare rilievo in materia di atti persecutori (stalking), chiarendo i limiti invalicabili tra l’esercizio di un diritto civile e la responsabilità penale. La pronuncia è di estremo interesse per i professionisti che operano nelle crisi familiari, poiché analizza come condotte apparentemente “lecite” (l’ingresso in un immobile di proprietà) possano trasmodare in delitto quando finalizzate alla vessazione della vittima (Corte di Cassazione, quinta penale, sentenza 2 aprile 2026, n. 12362).
La differenza tra molestie e stalking
Il cuore della vicenda riguardava un uomo che, pur avendo ottenuto giudizialmente il diritto di accedere all’abitazione in comproprietà con l’ex moglie, utilizzava tale facoltà per porre in essere “incursioni” notturne, rumori molesti, asportazione di mobili e appostamenti.
La difesa sosteneva la riqualificazione del fatto nel meno grave reato di molestie (art. 660 c.p.), ma la Suprema Corte ha rigettato tale tesi. Il discrimine risiede nell’evento: mentre la molestia si limita a infastidire, lo stalking richiede un grave stato d’ansia o un’alterazione delle abitudini di vita. Nel caso di specie, il trasferimento della vittima in un’altra città per allontanarsi dall’ex marito è stato considerato la prova provata dell’evento delittuoso.
La legittimità delle riprese video “domestiche”
Un passaggio fondamentale della sentenza riguarda l’utilizzo probatorio di un filmato realizzato dalla vittima con una telecamera nascosta nella propria camera da letto (area destinata a suo uso esclusivo). La Cassazione ha ribadito che: le videoregistrazioni effettuate da privati non sono intercettazioni (soggette ai limiti dell’art. 266 c.p.p.), ma prove documentali acquisibili ex art. 234 c.p.p; il diritto alla riservatezza dell’imputato cede di fronte alle esigenze di accertamento probatorio nel processo penale, specialmente quando la registrazione documenta la perpetrazione di un reato in spazi dove il reo non ha lo ius escludendi.
Abuso del diritto e “prova di resistenza”
Gli Ermellini hanno evidenziato che le legittime iniziative legali per ripristinare i diritti di proprietà non costituiscono una scriminante se strumentalizzate per spaventare o esasperare l’ex coniuge. In sostanza, il diritto di proprietà non conferisce un “diritto di molestia”.
Sotto il profilo processuale, la Corte ha infine applicato la cosiddetta “prova di resistenza”: anche qualora un elemento probatorio fosse inutilizzabile (circostanza qui esclusa), la condanna resta ferma se le residue prove (testimonianze di colleghe, referti del pronto soccorso, interventi delle forze dell’ordine) sono di per sé sufficienti a giustificare il convincimento del giudice.
Conclusioni
Questa sentenza ammonisce sul fatto che la “doppia conforme” di merito rende estremamente difficile il ribaltamento del giudizio in sede di legittimità su questioni di attendibilità della persona offesa. Per il difensore, è cruciale confrontarsi non solo con l’astratta legittimità delle azioni dell’imputato, ma con l’idoneità obiettiva delle stesse a provocare quel turbamento psicologico che il legislatore intende sanzionare con l’art. 612-bis c.p.
Avv. Sabrina Caporale





