Volo in ritardo di oltre tre ore, risarcimento dovuto anche senza prova del danno

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In caso di volo in ritardo di oltre tre ore, il risarcimento è dovuto ai passeggeri anche senza la prova dettagliata dei singoli disagi subiti. Lo ribadisce la Corte di Cassazione con un’ordinanza depositata il 21 maggio 2026, che ha respinto il ricorso della compagna aerea condannandola anche a pagare una somma aggiuntiva per aver promosso un giudizio senza ragionevoli prospettive di successo. La Convenzione di Montreal tutela i viaggiatori anche senza la prova specifica del disagio subito, purché il vettore non dimostri cause di forza maggiore (Corte di Cassazione, III civile, ordinanza 21 maggio 2026, n. 15556).

Miami-Roma, volo in ritardo di tre ore

Due passeggeri avevano acquistato biglietti per un volo sulla tratta Miami-Roma, arrivato a destinazione con oltre tre ore di ritardo. Si erano rivolti al Giudice di Pace di Roma ottenendo €600,00 ciascuno a titolo di risarcimento. La compagnia aerea aveva impugnato la sentenza fino in Cassazione, sostenendo essenzialmente due cose: che i passeggeri non avessero provato alcun danno concreto, e che la normativa europea sui rimborsi (il Regolamento CE n. 261/2004) non si applicasse, trattandosi di un volo partito dagli Stati Uniti operato da una compagnia americana.

Perché la compagnia ha perso

Sul secondo punto, la compagnia aveva ragione in astratto: il Regolamento europeo si applica solo ai voli in partenza da aeroporti dell’Unione Europea o operati da vettori comunitari. Ma i giudici di merito non avevano mai applicato quel Regolamento. Avevano invece applicato la Convenzione di Montreal del 1999, il trattato internazionale che regola i voli intercontinentali e che l’Italia ha ratificato nel 2004: un quadro normativo che si applica pienamente anche ai voli extra-UE.

Sul primo punto — la prova del danno — la Cassazione ha chiarito che la Convenzione di Montreal prevede una presunzione di responsabilità del vettore per il ritardo: spetta alla compagnia dimostrare che il ritardo è dipeso da cause eccezionali imprevedibili, come condizioni meteorologiche estreme o emergenze di sicurezza. La compagnia aerea non ha fornito tale prova. Di conseguenza, i giudici hanno riconosciuto ai passeggeri l’indennizzo convenzionale, senza necessità di dimostrare nel dettaglio ogni singola voce di disagio.

Volo in ritardo, quando invece il passeggero deve provare il danno

La pronuncia traccia però un confine importante. Se il passeggero si limita a chiedere il rimborso forfettario previsto per il ritardo, non deve dimostrare nulla di più dell’inadempimento del vettore. Se invece vuole ottenere un risarcimento aggiuntivo — per esempio per la perdita di un appuntamento di lavoro, per spese extra sostenute, o per un danno psicologico rilevante — allora deve allegare e provare quei danni specifici. Per il danno non patrimoniale, in particolare, non basta il generico disagio dell’attesa: occorre dimostrare una lesione seria a un diritto fondamentale della persona.

La condanna per lite temeraria

La nota più pungente della sentenza riguarda la condanna aggiuntiva di € 1.600,00 inflitta alla compagnia aerea ai sensi dell’art. 96, comma 3, del codice di procedura civile. Si tratta di una sanzione che i giudici applicano quando ritengono che una parte abbia agito con colpa grave, portando avanti un ricorso privo di fondamento rispetto a principi già consolidati. In sostanza, la Cassazione ha ritenuto che la compagnia sapesse — o avrebbe dovuto sapere — che le proprie argomentazioni non avevano concrete possibilità di successo.

Volo in ritardo e risarcimento, cosa significa per i viaggiatori

La sentenza conferma che, per i voli internazionali con partenza da Paesi extra-UE, la Convenzione di Montreal offre comunque una tutela concreta ai passeggeri. In caso di ritardo, la compagnia aerea deve dimostrare di non avere colpa: se non ci riesce, il risarcimento è dovuto. Il consiglio pratico è sempre lo stesso: conservare la documentazione del volo, richiedere formalmente il rimborso alla compagnia e, in caso di diniego, rivolgersi alle vie legali, anche in sede di giudice di pace per importi contenuti.

Avv. Sabrina Caporale

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