Nel caso di minore gravemente leso a seguito di un errore medico, la Cassazione chiarisce i limiti della personalizzazione del danno non patrimoniale e della liquidazione equitativa. La Terza Sezione ha rigettato il ricorso proposto dai genitori di un minore che, a causa di un’errata diagnosi e di un ritardato intervento chirurgico imputabili all’ASL e al medico curante, aveva riportato gravissime disabilità permanenti (cecità, perdita della funzione deambulatoria e prensile, invalidità permanente dell’85-90%).
La pronuncia — che si segnala per l’ampiezza e l’attualità dei temi trattati — affronta in sequenza tre questioni di grande rilevanza pratica nel contenzioso da responsabilità sanitaria: i presupposti della personalizzazione del danno non patrimoniale, i limiti della liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. e la detraibilità dell’indennità di accompagnamento dal risarcimento delle spese di assistenza (Corte di Cassazione, III civile, ordinanza 29 maggio 2026, n. 16843).
Il caso e i due gradi di merito
Il Tribunale in primo grado, accertata la responsabilità dell’ASL e del medico, aveva liquidato in favore del minore — per il tramite dell’amministratrice di sostegno, la madre — la somma complessiva di Euro 2.127.758,00, oltre ad Euro 455.000,00 in favore dei genitori, a titolo di risarcimento dei danni da questi subiti iure proprio.
La Corte d’Appello di Roma aveva sensibilmente ridotto i risarcimenti: aveva portato il quantum dovuto al minore gravemente leso a Euro…





