Accolto il ricorso di un lavoratore che si era visto negare il risarcimento dei danni patiti in conseguenza della caduta da una scala a pioli priva di sistemi di contenimento

Con la sentenza n. 15112/2020 la Cassazione si è pronunciata sul ricorso di un lavoratore che aveva agito in giudizio nei confronti della società datrice per vedersi riconoscere il risarcimento dei danni patrimoniale, biologico, morale ed esistenziale conseguenti all’infortunio occorsogli per effetto di una caduta da una scala a pioli, mentre era intento a movimentare pannelli della lunghezza di due metri e della larghezza di cinquanta centimetri, asseritamente ad una altezza di circa tre metri ed in assenza di sistemi di contenimento.

La richiesta, accolta in primo grado, veniva invece respinta dalla Corte di appello. Il Giudice territoriale, pur richiamando le considerazioni della consulenza medica espletata, che aveva ritenuto le lesioni – consistenti in fratture, trauma cranico e contusioni – compatibili con la caduta da una altezza di circa tre metri o almeno due, aveva poi escluso la responsabilità della datrice, non reputando possibile onerare la stessa di una cautela, quale l’adozione delle cinture di sicurezza, espressamente richiesta soltanto per una altezza superiore rispetto a quella calcolata dal tecnico – pari a 70/80 centimetri da terra.

Nell’impugnare la pronuncia davanti alla Suprema Corte, il ricorrente lamentava, tra gli altri motivi, la violazione dell’art. 2087 c.c. che impone al datore di lavoro di adottare tutte le cautele necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità dei lavoratori, sia in riferimento alle particolarità del lavoro che all’esperienza e alle regole della tecnica. Deduceva, in particolare, “l’irrilevanza della violazione di disposizioni normative specifiche, essendo, invece, sufficiente che l’evento si verifichi perché non sono stati adottati gli accorgimenti occorrenti per l’integrità dei lavoratori”.

I Giudici del Palazzaccio hanno ritenuto il motivo del ricorso fondato.

L’art. 2087 c.c., infatti, si pone come principio generale che trova una migliore esplicazione nella normativa speciale in materia di prevenzione e assicurazione degli infortuni sul lavoro, ma i cui confini sono tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro; essa ha valore integrativo rispetto a tale legislazione e costituisce una norma di chiusura del sistema antinfortunistico.

La norma, quindi, impone all’imprenditore, in ragione della sua posizione di garante dell’incolumità fisica del lavoratore, di adottare tutte le misure atte a salvaguardare chi presta la propria attività lavorativa alle sue dipendenze, da distinguere tra: quelle tassativamente imposte dalla legge; quelle generiche dettate dalla comune prudenza; quelle ulteriori che in concreto si rendano necessarie.

Nel caso in esame l’utilizzazione della scala per spostare i pannelli in questione, in difetto di qualsivoglia allegazione da parte della società datrice in ordine ad una imprevedibile azione del dipendente, doveva ritenersi attività non adeguata e pericolosa ove non garantita da particolari sistemi di protezione ed ancoraggio. Tale utilizzazione, infatti, che il datore di lavoro avrebbe dovuto dimostrare ascriversi all’imprevedibile opinamento dell’attore, essendo egli tenuto ad accertare e vigilare che non vengano svolte attività pericolose o che, per il caso di svolgimento delle stesse delle misure di protezione venga fatto effettivamente uso da parte del lavoratore deve ritenersi per sé stessa idonea ad integrare la nozione di ambiente nocivo che la giurisprudenza di legittimità reputa allegazione indispensabile al fine della possibilità di configurare una responsabilità del datore di lavoro.

La redazione giuridica

Hai vissuto una situazione simile? Scrivi per una consulenza gratuita a redazione@responsabilecivile.it o invia un sms, anche vocale, al numero WhatsApp 3927945623

Leggi anche:

Infortunio sul lavoro, spetta al dipendente l’onere di provare il danno

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui