Spetta invece al datore l’onere di provare di aver adottato tutte le cautele necessarie per impedire il verificarsi dell’infortunio sul lavoro e, quindi, del danno medesimo

La responsabilità del datore di lavoro di cui all’art. 2087 cod. civ. (tutela delle condizioni di lavoro) è di natura contrattuale. Ne consegue che, ai fini del relativo accertamento, incombe sul lavoratore che lamenti di aver subito, a causa dell’attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l’onere di provare l’esistenza di tale danno, come pure la nocività dell’ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l’uno e l’altro elemento, mentre grava sul datore di lavoro – una volta che il lavoratore abbia provato le predette circostanze – l’onere di provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ovvero di aver adottato tutte le cautele necessarie per impedire il verificarsi del danno medesimo”. E’ quanto ribadito dalla Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 13044/2020.

I Giudici di Piazza Cavour si sono pronunciati sul ricorso proposto da una dipendente di Poste Italiane con mansioni di portalettere che si era vista rigettare, in sede di appello, la domanda volta a ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell’infortunio sul lavoro occorsole mentre era alla guida del motociclo in dotazione dell’ufficio, a causa del fondo ghiacciato della strada che stava percorrendo. La lavoratrice, nello specifico, era scivolata procurandosi lesioni al ginocchio destro con postumi invalidanti permanenti.

Per il Collegio distrettuale la ricorrente era incorsa in difetto di allegazione e prova.

Specificamente, non aveva dedotto l’inidoneità – cattiva manutenzione del motociclo messo a disposizione dal datore di lavoro per lo stato di usura o inefficienza dei pneumatici, né aveva lamentato la mancata dotazione di pneumatici per ciclomotore da neve, limitandosi ad allegare che il ciclomotore era equipaggiato con i pneumatici in uso in tutte le stagioni, senza neppure allegare di essere caduta per l’eccessivo carico o cattiva distribuzione sul mezzo degli effetti postali trasportati, così come non aveva indicato con precisione quali fossero le condizioni della strada e se le stesse fossero tali da impedire la circolazione in sicurezza il giorno e nel luogo del sinistro da cui era derivato l’infortunio sul lavoro.

Il Giudice di secondo grado evidenziava, inoltre, che Poste risultava aver assolto all’obbligo formativo e che tanto il documento di valutazione dei rischi quanto le disposizioni con istruzioni operative per gli addetti al recapito, sottoscritte dalla dipendente, prevedevano che occorresse aumentare l’attenzione e ridurre la velocità durante la percorrenza di strade bagnate o in situazioni di scarsa aderenza, concludendo che “le circostanze emerse non consentono di ritenere provato che la caduta sia stata causata da fatti addebitabili alla società (la cattiva manutenzione del mezzo e/o la circostanza che il borsone fosse eccessivamente carico di posta, ovvero l’avere consentito la circolazione in condizioni di obiettiva pericolosità della strada).

Nell’impugnare la decisione di merito davanti alla Suprema Corte, la donna  deduceva, tra gli altri motivi,  l’erronea applicazione del criterio legale del riparto dell’onere della prova con riferimento al profilo di responsabilità dedotto, con imposizione di un onere della prova in capo al lavoratore non previsto dalla legge, anche in ragione della errata interpretazione del contenuto dell’obbligazione di sicurezza imposto in capo al datore di lavoro dall’art. 2087 c.c.

La Cassazione ha ritenuto di aderire effettivamente alle argomentazioni proposte, accogliendo il ricorso in quanto fondato.

Il ragionamento della Corte d’appello in punto di valutazione degli oneri di allegazione e prova delle parti, infatti, non era conforme all’indirizzo consolidato della giurisprudenza di legittimità, avendo ritenuto un difetto di allegazione in capo alla lavoratrice, ancorché essa avesse indicato le circostanze in astratto idonee a provare il fatto costituente l’inadempimento ed il nesso di causalità materiale tra detto inadempimento ed il danno, con riguardo al tipo di pneumatici in dotazione del mezzo e alle condizioni della strada, spettando al datore di lavoro, in ipotesi di responsabilità derivanti dall’art. 2087 c.c., cd. innominate, la prova liberatoria correlata alla diligenza ritenuta esigibile nella predisposizione delle misure di sicurezza idonee a scongiurare il danno.

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