Linea telefonica interrotta nello studio legale, risarcimento anche senza prova del danno economico

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La Corte di Cassazione ha recentemente chiarito che in caso di linea telefonica interrotta, ai fini del riconoscimento del danno come perdita di chance, non è necessario provare una concreta perdita economica. È quindi sufficiente dimostrare la perdita di opportunità di guadagno, che va liquidata anche in via equitativa (Cass. Civ., ord. n. 9230 del 12/04/2026).

La vicenda

Un avvocato, dopo aver inizialmente scelto, quale operatore telefonico per il suo studio professionale, la società Fastweb spa, in seguito decideva di interrompere il rapporto e passare a Wind Tre spa. Mentre da un lato Fastweb interrompeva il servizio, dall’altro, Wind non lo attivava, con la conseguenza che lo studio legale rimaneva senza linea telefonica per oltre tre mesi.

Il professionista, pertanto, cambiava numero telefonico agganciandosi a un terzo operatore, pur ricevendo ugualmente fatture di pagamento da Wind e Fastweb.

A questo punto, l’avvocato agiva in giudizio contro le due compagnie per chiedere il risarcimento del danno e lo storno delle fatture del periodo non coperto da servizio.

Sia il primo giudice che la Corte territoriale rigettavano la domanda, in quanto ritenevano non provato il danno, mancando la dimostrazione di una concreta perdita economica.

Il ricorso in Cassazione e le osservazioni della Suprema Corte

Il professionista si rivolgeva alla Corte di Cassazione che accoglieva il ricorso.

Il giudici di piazza Cavour specificavano che in tema di somministrazione del servizio di telefonia fissa e di linea telefonica interrotta, il danno da perdita della possibilità di acquisire nuova clientela, conseguente al mancato o inesatto inserimento nell’elenco telefonico dei dati identificativi del fruitore, si configura come perdita di chance. Quindi considerato che esso non consiste nella perdita di un vantaggio economico, bensì in quella della possibilità di conseguirlo, pertanto, trattandosi di un genere di pregiudizio caratterizzato dall’incertezza, è sufficiente che lo stesso venga dimostrato in termini di possibilità (la quale deve tuttavia rispondere ai parametri di apprezzabilità, serietà e consistenza) e ne è consentita la liquidazione in via equitativa.

Il principio giuridico

Il Supremo Consesso richiamava consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità. Secondo cui il diritto al risarcimento della perdita di chance “ha, in tutta evidenza, maggiore pregnanza allorquando l’utenza telefonica afferisca ad un’attività professionale o commerciale; né l’esistenza del danno può essere negata per il solo fatto – rilevato dalla Corte territoriale – che non siano stati depositati documenti fiscali a dimostrazione del decremento reddituale. Tale omissione può certamente incidere sulla liquidazione del risarcimento, ma non consente di escludere che un danno vi sia comunque stato in ragione di ciò che, in mancanza della condotta d’inadempimento del gestore, l’utente in via di ragionevole probabilità avrebbe potuto invero conseguire; e che tale danno possa essere liquidato in via equitativa, la quale è ammessa non solo quando la prova del danno sia impossibile, ma anche quando sia difficile.

Contrariamente, nel caso de quo, i giudici d’Appello, prescindendo dall’accertamento dell’inadempimento, e dunque dalle modalità in cui era avvenuto, dalla sua durata e dalle altre circostanze concrete e rilevanti ai fini del danno, avevano rigettato la domanda asserendo un difetto di prova della perdita patrimoniale.

I giudici di legittimità censuravano, inoltre, l’omessa pronuncia sulla domanda di accertamento negativo delle fatture emesse in assenza di servizio, evidenziandone l’autonomia rispetto alla domanda risarcitoria.

Avv. Giusy Sgrò

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